Silenzio del MASE sulla VIA: obbligo di provvedere e perentorietà dei termini (TAR Puglia n. 1079 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, a prescindere dal contenuto discrezionale o meno dell’atto richiesto. Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale i termini dell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 sono espressamente qualificati come perentori, ma la perentorietà opera nei soli limiti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990, senza comportare perdita del potere di provvedere. La mancata espressione dei pareri nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo del MASE di pronunciarsi con atto espresso. I criteri legali di priorità nell’esame delle pratiche non fanno venir meno i termini procedimentali, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle relative previsioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 11.8.2022 istanza al MASE per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio di un Comune pugliese. Il Ministero ha comunicato la procedibilità dell’istanza il 27.3.2023, avviando le consultazioni pubbliche. Decorsi i termini per lo schema di provvedimento della Commissione tecnica e per l’atto finale, il procedimento non è stato concluso.
La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento del silenzio e la condanna del Ministero a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti il MASE e il Ministero della Cultura, eccependo il sopravvenuto venir meno dell’inerzia per l’emissione, in data 14.5.2024, del parere tecnico della Soprintendenza Speciale PNRR. La Regione Puglia non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006 fissa per i progetti PNIEC il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque di centotrenta giorni dalla pubblicazione, oltre a ulteriori trenta giorni per l’adozione del provvedimento finale. L’art. 25, comma 1, ultimo periodo, chiarisce che, se i pareri non sono resi nei termini o sono negativi, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Il comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui il silenzio del MASE sulla richiesta di VIA è illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili espresso dal Regolamento (UE) 2022/2577. La mancata o negativa espressione dei pareri non elimina l’obbligo di pronuncia espressa, come affermato, tra le altre, da Cons. Stato, IV, n. 1559/2020 e n. 8810/2019 e da TAR Puglia, Lecce, II, n. 614/2025.
Nel caso concreto è pacifico l’obbligo giuridico del Ministero di provvedere e la violazione dei termini: a fronte dell’istanza dell’11.8.2022 e dell’avvio della consultazione il 27.3.2023, il procedimento non risulta concluso, come confermato dalle stesse Amministrazioni. Nessuna rilevanza assume il parere della Soprintendenza Speciale, che non integra il provvedimento finale.
Quanto alle giustificazioni del MASE fondate sull’elevato numero di progetti e sui criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, il Collegio osserva che l’introduzione di criteri legali di preferenza non determina il venir meno dei termini procedimentali, come già affermato da Cons. Stato, IV, n. 9777/2024. Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è differita, in ragione della discrezionalità tecnica delle valutazioni, a un’eventuale istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.
Nota della Redazione
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