Ottemperanza alla sentenza di condanna al rilascio della carta docente: assegnazione del termine di novanta giorni e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2907 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, è titolo per l’azione di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione che non contesti il credito nell’an e nel quantum, deve assegnare un termine per adempiere e nominare sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari dell’ufficio. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di euro 500,00 per ciascun anno, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Non avendo ricevuto alcun pagamento, il beneficiario del titolo ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, atteso che, essendo state distratte in favore del difensore, non era stata esperita alcuna azione esecutiva in relazione ad esse.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente emergeva che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e che la stessa, costituitasi in giudizio, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non era contestato nell’an e nel quantum.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al pagamento integrale entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega e con l’incarico di dare corso ai pagamenti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta, ritenendo la relativa condanna manifestamente iniqua in ragione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e del suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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