Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio dirigenti (TAR Marche n. 156 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro è procedibile quando sia decorso, dalla notifica del titolo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per provvedere. All’inutile decorso di quel termine, nomina il Commissario ad acta con incarico di adottare ogni atto necessario all’adempimento. L’Amministrazione che non abbia contestato l’inadempimento è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto alla parte ricorrente il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate, ponendo a carico dell’Amministrazione le spese di lite.

La sentenza è stata notificata e non impugnata. Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della procedibilità del ricorso. Il giudizio è stato proposto dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e dopo il decorso del termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, sicché il ricorso è procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il TAR rileva che il titolo indicato non è stato eseguito e che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di legge, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà, entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Infine, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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