Ottemperanza al decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 787 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per assicurare l’esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo, una volta decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, senza che rilevi l’esito infruttuoso della procedura esecutiva civile. Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio rientra tra i titoli attuabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appresta il rimedio per l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, va ordinato all’ente il pagamento delle somme dovute, con interessi e spese, e, per il caso di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato, va nominato un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Cassino, con decreto ingiuntivo n. 847 del 16 giugno 2024, ha ingiunto a un Comune di pagare a una società una somma capitale, oltre interessi e spese del procedimento. Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 10 ottobre 2024. Dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto, la società ha avviato la procedura esecutiva in sede civile, rimasta infruttuosa.

Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare al Comune l’esecuzione del giudicato, di nominare un commissario ad acta e di condannare l’ente alle spese di lite. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. La definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 rendono il ricorso ammissibile.

Quanto all’appartenenza del titolo al novero di quelli attuabili con il rimedio dell’ottemperanza, il TAR ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il giudizio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutorio rientra tra tali titoli.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, perché l’ente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal titolo. Nessuna prova dell’avvenuto pagamento è stata prodotta in giudizio.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di dare completa esecuzione al decreto, con il pagamento della somma capitale, degli interessi fino all’effettivo soddisfo e delle spese del procedimento monitorio, oltre alle spese di registrazione ove effettivamente sostenute. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

In conformità alla richiesta della ricorrente, è stato nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente o in altro funzionario delegato, con compenso a carico dell’ente e ulteriore termine di sessanta giorni, previa istanza di parte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate a carico del Comune, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *