Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo annullamento in autotutela del parere (TAR Puglia n. 922 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990, abbia annullato d’ufficio l’atto presupposto e la parte ricorrente abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza che sia fornita prova dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata. La legittimazione passiva dell’ente che ha emesso l’atto impugnato non è esclusa dal successivo annullamento in autotutela, ma la controversia perde comunque oggetto, rendendo la decisione di natura formale e giustificando la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo comunicava la non accettazione della richiesta di concessione di un terreno sito nel Comune di Manduria, località “Chidro”, nonché il parere regionale negativo reso ex art. 10, comma 4, L.R. n. 4/2012, invitando contestualmente la società a ripristinare le opere consortili presenti sull’area.
Nel giudizio si costituiva la Regione Puglia, eccependo che, a seguito della notifica del ricorso, aveva disposto d’ufficio l’annullamento in autotutela del parere e della comunicazione dell’esito sfavorevole del precedente riesame, avendo accertato che il terreno non apparteneva al Demanio regionale o statale, ma era di proprietà del Consorzio. La società ricorrente depositava quindi una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso il difetto di legittimazione passiva della Regione, osservando che quest’ultima aveva comunque emesso il contestato parere negativo, ancorché successivamente annullato in autotutela. Tale circostanza non fa venir meno la qualità di parte del procedimento impugnatorio, rendendo la Regione legittimata a resistere.
Nel merito, la Sezione ha rilevato che la sopravvenienza descritta in narrativa – l’annullamento d’ufficio del parere regionale – incide direttamente sull’oggetto del giudizio. L’atto impugnato, infatti, risultava fondato su un parere presupposto che era stato eliminato con efficacia ex tunc dall’amministrazione, sicché la pretesa azionata dalla ricorrente non aveva più ragione di essere coltivata.
Il Tribunale ha, tuttavia, precisato che la declaratoria di improcedibilità non può prescindere dalla verifica che la pretesa dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva fornito prova in ordine alla integrale soddisfazione della sua pretesa, non avendo il Consorzio provveduto nel senso auspicato nel ricorso. La mancata costituzione del Consorzio e l’assenza di elementi circa un suo eventuale provvedimento favorevole hanno indotto il Collegio a ritenere che residuasse comunque un interesse alla decisione, successivamente venuto meno con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Alla luce di tali considerazioni, la causa è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione della natura formale della decisione. La pronuncia non entra nel merito delle censure, né sulle questioni relative alla corretta applicazione dell’art. 10 L.R. n. 4/2012 rispetto all’art. 35, comma 5, della medesima legge, risultando assorbite dalla sopravvenienza processuale.
Nota della Redazione
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