Interdittiva antimafia e prevenzione collaborativa: la stabilità del condizionamento esclude l’art. 94-bis (Cons. Stato n. 1080 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il Prefetto non deve provare l’avvenuta infiltrazione mafiosa, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Tali elementi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, assumendo ciascuno valenza nel collegamento con gli altri. Il modello della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 postula l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa: esso è escluso quando il quadro sintomatico riveli un condizionamento stabile e non episodico. Il diniego di applicazione della misura alternativa non richiede autonoma motivazione, potendo desumersi dalle ragioni poste a fondamento del pericolo infiltrativo.

Il Fatto

Una società operante nel settore edilizio impugna davanti al TAR Campania il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta ha disposto nei suoi confronti l’interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, 91 e 92 d.lgs. n. 159/2011. Il quadro istruttorio valorizza la struttura societaria minimamente articolata, riferibile a un’unica figura dominante, e i rapporti dell’amministratore unico e del coniuge convivente con un sistema illecito legato alla criminalità organizzata e alla speculazione edilizia nel territorio comunale.

Il TAR respinge il ricorso. La società appella deducendo tre motivi: carenza di istruttoria e lettura acritica della sentenza penale di condanna dell’ex sindaco, mancata adozione delle misure di prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva, inattualità degli indizi. Il Ministero dell’Interno resiste.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza. Quanto al primo motivo, i rilievi dell’appellante non scalfiscono le statuizioni del primo giudice, perché si risolvono in affermazioni generiche fondate su una considerazione parcellizzata degli elementi addotti dal Prefetto. Da una valutazione globale emerge invece una pluralità di indici — cointeressenze economiche, legami societari, ruoli ricoperti nella compagine di altra società edilizia — idonei a raggiungere la soglia dell’idoneità dimostrativa. Resta quindi escluso il cattivo uso dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza (Cons. St., sez. III, n. 6105 del 2019; Cons. St., sez. III, n. 2343 del 2018) e le indicazioni della Corte costituzionale n. 57 del 2020. Ribadisce che il decorso del tempo è elemento neutro: in mancanza di eventi nuovi di segno contrario, indicativi di una chiara dissociazione rispetto alle cointeressenze rilevate, non smentisce da solo la permanenza dei legami con i sodalizi criminali. La prognosi di infiltrazione resta ragionevole e giustificata.

Il secondo motivo è respinto sul presupposto che il modello dell’art. 94-bis richiede l’occasionalità dell’agevolazione, nella specie insussistente per la partecipazione diretta dell’amministratore agli affari illeciti. Il diniego non necessita di apposita motivazione, potendosi desumere de relato dalle ragioni addotte dal Prefetto: il carattere di occasionalità o stabilità si desume dall’intensità del pericolo di condizionamento, a seconda che gli elementi sintomatici depongano per un asservimento stabile dell’impresa o per un rischio discontinuo ed eventuale.

Infondata anche la terza censura sull’inattualità degli indizi: le evidenze istruttorie hanno disvelato precisi intrecci economici e gestionali tra la società, i coniugi e l’altra compagine edilizia. Ne segue la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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