Silenzio sul procedimento di VIA e obbligo di provvedere con termini perentori (TAR Puglia n. 1080 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006. L’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato permane anche quando i pareri delle amministrazioni coinvolte non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. La perentorietà dei termini del procedimento di VIA, sancita dall’art. 25, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, opera ai soli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990 e non implica la perdita del potere di provvedere. L’introduzione di criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche non determina il venir meno dei termini procedimentali normativamente previsti.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 11 agosto 2022 istanza al MASE per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio di un comune pugliese. Il procedimento, di competenza statale e avente ad oggetto un progetto attuativo del PNIEC, è stato instaurato con la comunicazione di procedibilità del 27 marzo 2023 e la contestuale pubblicazione dell’avviso.
Decorsi i termini per la conclusione delle consultazioni, per l’adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e per il provvedimento finale, l’amministrazione non ha mai concluso il procedimento. La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna del Ministero a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Costituitisi i Ministeri dell’Ambiente e della Cultura, la Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il rimedio contra silentium è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato, prescindendo dal carattere discrezionale o meno del provvedimento richiesto, secondo il costante orientamento richiamato (Cons. Stato, IV, nn. 1559/2020 e 8810/2019). Nel caso di specie la ricorrente ha correttamente individuato il fondamento dell’obbligo del MASE nell’art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006, oltre che nella disciplina generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il progetto rientra tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, del medesimo decreto, in quanto attuativo del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, deduzione non smentita dall’amministrazione. Trova quindi applicazione l’art. 25, comma 2-bis, che scandisce i termini di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e di centotrenta giorni dalla pubblicazione, con successivi trenta giorni per il provvedimento finale.
Il Tribunale valorizza altresì l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, secondo cui, qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione, con la conseguenza che resta fermo l’obbligo di adottare un provvedimento espresso. Richiama poi l’art. 25, comma 2-quater, che disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia delle Commissioni e del direttore generale.
Quanto alla perentorietà dei termini ex art. 25, comma 7, il Collegio precisa che essa è espressamente limitata all’operatività degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge n. 241/1990 e non implica di per sé la perdita del potere di provvedere. Viene dato continuità all’orientamento secondo cui il silenzio del MASE è manifestamente illegittimo, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577 (ex multis, TAR Lazio n. 12670/2024; TAR Puglia, Bari, n. 500/2024; TAR Puglia, Lecce, nn. 614/2025, 431/2025 e 588/2024).
È pacifica la violazione dei termini, non risultando concluso il procedimento e non assumendo rilievo l’adozione del parere della Soprintendenza Speciale PNRR, che non integra il provvedimento finale. Né le difficoltà organizzative e i criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche escludono il decorso dei termini, pena una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni (Cons. Stato, IV, n. 9777/2024). Il ricorso è dunque accolto, con obbligo di provvedere mediante atto espresso e motivato entro 180 giorni; la nomina del commissario ad acta è differita, previa istanza di parte, in caso di perdurante inadempimento.
Nota della Redazione
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