Silenzio inammissibile su diritti soggettivi in esecuzione dell’appalto (TAR Campania n. 1012 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., è esperibile solo per le pretese che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il rimedio non può essere attivato davanti a qualsiasi inerzia dell’amministrazione, né radica una ipotesi ulteriore di giurisdizione esclusiva a prescindere dalla posizione sostanziale dedotta in giudizio. Il giudice adito deve pertanto verificare preliminarmente la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale fatta valere. Ove la controversia attenga all’accertamento di diritti soggettivi sorti nella fase esecutiva di un appalto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso davanti al TAR Campania avverso il silenzio formatosi sull’istanza volta a ottenere il CEL per i lavori di consolidamento e restauro di un campanile. La società ha dedotto che la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 154/2017, deve provvedere a rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere il CEL alla stazione appaltante richiedente.
In assenza del visto, alla ricorrente sarebbe impedito di spendere il CEL per ottenere l’attestazione SOA nella categoria OG2. La società ha chiesto di ordinare alla Soprintendenza la conclusione del procedimento, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, e di condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo. Si sono costituiti la Soprintendenza e il Comune, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, la propria estraneità alla domanda e la tardività dei documenti depositati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato in camera di consiglio possibili profili di difetto di giurisdizione. La società ha attivato il rito del silenzio per contestare un inadempimento attinente a diritti soggettivi sorti nella fase esecutiva di un appalto. Mancano quindi i requisiti di legge per una pronuncia del giudice amministrativo a seguito dell’inerzia dell’amministrazione.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui con il rito speciale degli artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente le pretese rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il rimedio non può utilizzarsi davanti a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della pubblica amministrazione, né può ritenersi che esso abbia radicato un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, a prescindere dalla posizione sostanziale dedotta in giudizio. Vengono citate T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 1290 del 2024, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 9344 del 2020 e T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 1888 del 2019.
Ne deriva che, anche nel rito speciale instaurato per contestare l’inerzia della p.a., il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata. Il ricorso è inammissibile quando le controversie presentino solo apparentemente una situazione di inerzia, come nei giudizi relativi all’accertamento di diritti soggettivi la cui eventuale lesione è accertabile dal giudice competente, secondo il principio espresso da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 6095 del 2019.
La vicenda attiene alla pretesa della società nei confronti della Soprintendenza di provvedere sul visto e di ritrasmettere il CEL, non potendo altrimenti essere utilizzato per l’attestazione SOA in categoria OG2. In casi del genere manca un procedimento amministrativo direttamente riferibile a una situazione giuridica qualificata e differenziata dell’istante, e la posizione soggettiva non trova adeguata tutela davanti al giudice amministrativo.
Se vi è controversia sull’effettiva spettanza di diritti soggettivi sorti nella fase esecutiva di un appalto, non può attivarsi il rito del silenzio: manca una vera inerzia sulla conclusione di un procedimento e ciò che emerge è una contestazione sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale. Anche qualificando la situazione in termini di inerzia, essa riguarderebbe l’esecuzione di un appalto e l’accertamento dei relativi diritti soggettivi apparterrebbe comunque al giudice ordinario. Il Tribunale dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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