L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR si conclude con la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3779 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, proposto ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., è strumento esperibile anche avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato al pagamento di somme di danaro. Una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non è necessaria la previa costituzione in mora, ben potendo il creditore agire in sede di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accogliendo la domanda, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’indennità per ferie non fruite e festività soppresse e condannava l’Amministrazione al relativo pagamento. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 18 novembre 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. In primo luogo, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la regolare notifica del titolo esecutivo in data 18 novembre 2025, il passaggio in giudicato della sentenza e la rituale notifica del ricorso in data 28 aprile 2026. Ha quindi constatato l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro tale termine dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Collegio ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte interessata, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro i successivi 60 giorni.
Quanto ai poteri del commissario, il TAR ha precisato che questi avrebbe potuto eseguire la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso in suo favore. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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