Bonifica: proprietario incolpevole senza diritto alla restituzione integrale dell’area (Cons. Stato n. 1086 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) qualifica il sito come potenzialmente inquinato e impone caratterizzazione e analisi di rischio, ma non la bonifica. Solo il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), calcolate con l’analisi di rischio sito specifica, rende il sito effettivamente contaminato e obbliga alla messa in sicurezza o alla bonifica. Non sussiste un diritto del proprietario incolpevole alla restituzione integrale dell’area, né un obbligo del responsabile di eliminare contaminazioni che non generano rischio. Resta ferma la possibilità del proprietario di rivalersi sul responsabile per gli oneri ulteriori connessi a un futuro intervento edilizio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Milano, sulla quale una società ha svolto per oltre cinquant’anni un’attività di deposito di olii combustibili. Dismessi gli impianti e avviato il procedimento di bonifica, il Comune ha imposto la caratterizzazione secondo parametri residenziali e ha poi approvato la revisione dell’analisi di rischio e il progetto operativo di bonifica.

La proprietaria ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR Lombardia, dolendosi del fatto che la bonifica fosse tarata sulle CSR e non sulle CSC e che gli oneri di un eventuale intervento edilizio ricadessero su di lei. Il TAR ha in parte dichiarato inammissibili e in parte respinto i ricorsi, anche quanto ai motivi aggiunti. Da qui l’appello, con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per sopravvenienza della sentenza del TAR Lombardia n. 908 del 2025, che ha escluso la responsabilità della società per la contaminazione da IPA e piombo. La responsabilità per gli idrocarburi nel terreno profondo resta pacifica e la decisione non è definitiva; permane quindi l’interesse ad agire. Per le stesse ragioni rigetta le istanze di sospensione del giudizio.

Il primo motivo, relativo agli effetti della Corte cost. n. 160 del 2023 sull’art. 5 della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la sopravvenuta legge regionale n. 3 del 2023, in attuazione dell’art. 22 d.l. n. 104/2023, ha riattribuito ai Comuni la competenza contestata, rendendo inutile l’annullamento per incompetenza.

Il secondo motivo è inammissibile per mancata riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado. Il nucleo della decisione sta nel terzo e quarto motivo, trattati congiuntamente. Il Collegio ribadisce la distinzione tra CSC e CSR: le prime sono un valore di attenzione, le seconde il livello di contaminazione residua accettabile accertato con l’analisi di rischio. Ove le concentrazioni siano inferiori alle CSR, il procedimento si conclude senza bonifica.

Nel caso concreto il terreno profondo supera le CSC ma non le CSR: la pretesa di una bonifica integrale è quindi priva di supporto normativo. La Corte conferma l’insindacabilità delle scelte tecnico-discrezionali dell’amministrazione e la non coincidenza tra destinazione urbanistica e specifico progetto edilizio del proprietario. Resta ferma la rivalsa sul responsabile per i costi ulteriori. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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