Il payback non lede l’affidamento, atti ripiano devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 7593 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, non lede l’affidamento degli operatori, né altera l’esito delle procedure di gara, poiché il tetto di spesa e l’obbligo di ripiano erano già noti sin dall’entrata in vigore della disciplina. Gli atti regionali che approvano gli elenchi delle aziende fornitrici e quantificano gli importi dovuti hanno natura meramente vincolata e ricognitiva, priva di spendita di potere autoritativo, sicché la relativa controversia, involgente un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, mentre le domande di annullamento degli atti ministeriali presupposti sono infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato, per gli anni 2015-2018, gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa, nonché gli atti presupposti: il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento, le linee guida del 6 ottobre 2022 e l’accordo del 2019 che ha fissato i tetti regionali al 4,4%. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti per la loro natura retroattiva, la lesione dell’affidamento e la violazione dei principi eurounitari, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale, e ha contestato la quantificazione dell’importo richiestole, sostenendo di non aver potuto partecipare al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le censure avverso gli atti ministeriali, richiamando la ricostruzione normativa e le conclusioni della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non contrastante con gli artt. 2, 41 e 117 Cost. La Corte ha escluso la violazione del principio di irretroattività, rilevando che le imprese erano consapevoli, fin dal 2015 e prima delle gare, dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, ancorché non nella concreta incidenza per ciascuna azienda.
Il Collegio ha quindi ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa natura retroattiva dei provvedimenti, osservando che la misura del tetto nazionale era nota e che l’accordo del 2019 si è limitato a confermare per le regioni la stessa percentuale del 4,4%. Inoltre, il payback agisce ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori e non sulla rimodulazione dei contratti, così da non alterare l’esito delle gare, anche perché è rimasto indimostrato che abbia ridotto eccessivamente i margini di utile delle imprese.
Quanto alla contestazione degli atti regionali di ripiano, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività delle regioni è stata qualificata come interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità tecnica: la verifica della documentazione contabile e la compilazione degli elenchi costituiscono attività meramente ricognitiva e riepilogativa, a fronte della quale si instaura tra l’amministrazione e l’impresa un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale, radicato a valle del potere autoritativo statale.
La circostanza che gli atti siano formalmente definiti “provvedimenti” e che alcuni di essi prevedano la loro impugnabilità davanti al giudice amministrativo è stata ritenuta irrilevante, dovendosi avere riguardo alla natura della situazione giuridica azionata. La causa, per tale profilo, potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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