Commissario ad acta gratuito per l’ottemperanza nel pubblico impiego (TAR Sicilia n. 1190 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta nominato nella persona di un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando il munus di ausiliario del giudice nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio di gratuità dell’ausiliario che sia funzionario dell’ente destinatario dell’ordine di esecuzione si desume dall’art. 5 sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo non sia stato impugnato nei termini. Sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per disporre la penalità di mora.

Il Fatto

La ricorrente, docente in servizio presso una istituzione scolastica, ha agito in forza di un titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro di Palermo, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione. Il titolo non è stato impugnato nei termini di legge ed è quindi passato in giudicato.

Con ricorso davanti al TAR Sicilia, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione alla puntuale esecuzione del giudicato e, in particolare, all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo dovuto per gli anni scolastici indicati nel ricorso. Ha inoltre domandato la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto questo profilo ha valorizzato la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile e accolto.

Il TAR ha quindi condannato l’amministrazione a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il compenso dell’ausiliario. Il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, osservando che l’attività del commissario, nominato nella persona di un dirigente dello stesso Ministero resistente, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto ha richiamato un indirizzo conforme di altri TAR.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha quindi dettato le modalità operative del deposito, imponendo l’uso della procedura telematica e del modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Infine, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha disposto la penalità di mora nelle forme degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla notificazione fino all’insediamento del Commissario. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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