Accesso civico generalizzato ai dati sui test diagnostici del laboratorio privato (TAR Puglia n. 1086 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è sindacabile con il rito dell’art. 116 c.p.a., in luogo dell’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., valorizzando il richiamo contenuto nel comma 7 della medesima disposizione. Gli obblighi di trasparenza si estendono, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, agli enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni. Il laboratorio privato che esegue i test molecolari confluiti nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità svolge attività di pubblico interesse ed è pertanto legittimato passivo rispetto alla richiesta ostensiva. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive né obbligo di motivazione, purché i dati siano nella disponibilità del soggetto destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente presenta in data 5 febbraio 2024 un’istanza di accesso civico, dichiaratamente formulata ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, diretta a conoscere le marche dei test diagnostico-molecolari in vitro idonei a rilevare la presenza dell’RNA del virus SARS-CoV-2. Destinatario è un laboratorio privato di analisi cliniche.
Il laboratorio non si costituisce in giudizio. Il ricorrente agisce per l’accertamento del silenzio serbato sull’istanza e del diritto all’accesso, con condanna all’esibizione integrale della documentazione. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024, senza discussione, su istanza della difesa del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di rito. Il ricorrente ha costruito l’azione come impugnazione del silenzio rigetto sul modello dell’art. 25 della legge n. 241/1990. Per l’accesso civico generalizzato non è rinvenibile una norma analoga, e il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente la formazione del silenzio rigetto, imponendo la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni.
Il Tribunale richiama la posizione espressa dalla terza Sezione del Consiglio di Stato: il comma 7 dell’art. 5, nel consentire il ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., rende preferibile, in chiave di ratio della disposizione, l’interpretazione secondo cui anche il silenzio non significativo è sindacabile con il rito dell’accesso. Il riferimento ai soli “obblighi di trasparenza” dipende dal mancato allineamento della previsione processuale alla successiva introduzione dell’istituto e va letto come richiamo a tutte le forme di accesso. Il rito proposto è dunque ammissibile.
Sul piano soggettivo, il Collegio ritiene sussistente la legittimazione passiva del laboratorio. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi di trasparenza agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici. In forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, il laboratorio esegue i test RT-PCR che confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici. Esso figura nell’elenco dei laboratori autorizzati e svolge così un’attività di indubbia valenza pubblica.
Nel merito, il Collegio osserva che l’accesso civico generalizzato riguarda dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, detenuti dalle amministrazioni o dagli enti privati indicati. Il diritto risponde all’esigenza di favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legittimazione spetta a chiunque, senza limitazioni soggettive e senza obbligo di motivazione. I dati richiesti rientrano tra quelli accessibili, non emergono limiti ex art. 5-bis e la documentazione è nella disponibilità del laboratorio.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. La novità della questione e la natura seriale del contenzioso giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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