Sanzione disciplinare scolastica: dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13416 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo amministrativo, a fronte di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né può sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, provocando la presa d’atto del giudice che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il Fatto
I genitori di un alunno minore impugnavano, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il provvedimento disciplinare con cui era stata irrogata la sanzione di tre giorni di allontanamento dalla scuola, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale e i verbali dell’Organo di Garanzia. La vicenda traeva origine da fatti avvenuti nell’ottobre 2022; le difese dei ricorrenti articolavano molteplici motivi di illegittimità, concernenti la violazione del principio di legalità, la irregolare composizione degli organi, la compromissione del diritto di difesa e la violazione dell’obbligo di inclusione scolastica. Le amministrazioni resistenti si costituivano chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dato atto che parte ricorrente, con memoria depositata a ridosso dell’udienza, aveva dichiarato espressamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste delle altre parti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte che ha proposto l’azione ne conserva la disponibilità fino alla trattazione della causa in decisione.
Il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di tale dichiarazione, il giudice non può esaminare il merito, né attivarsi d’ufficio, né sostituire la propria valutazione a quella della parte circa l’interesse all’impugnazione. Ha precisato che, in tali evenienze, l’unico provvedimento possibile è la presa d’atto, con la conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come espresso da Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503 e dalle ulteriori pronunce citate nel testo.
Nella fattispecie la dichiarazione della parte ha palesato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con conseguente declaratoria di improcedibilità sia del ricorso introduttivo che dei motivi aggiunti. La particolarità della controversia e l’esito in rito hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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