Impianto di trattamento rifiuti di iniziativa privata e oneri di urbanizzazione (TAR Lombardia n. 1087 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, articolato in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, costituisce una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e non ammette esenzioni diverse da quelle espressamente previste dal legislatore. L’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 380/2001 richiede la compresenza del requisito oggettivo (opera pubblica o di interesse generale) e del requisito soggettivo, che ricorre solo quando il privato agisce quale organo indiretto dell’Amministrazione in forza di concessione o delega ovvero quando lo strumento urbanistico preveda in modo specifico e puntuale l’opera di urbanizzazione. La realizzazione di un impianto di gestione rifiuti da parte di un privato per la propria attività imprenditoriale non integra il requisito soggettivo. La qualificazione come opera di urbanizzazione secondaria presuppone inoltre una dimensione comunale o infra-comunale, che difetta quando l’impianto assume rilevanza territoriale più ampia.
Il Fatto
La ricorrente, società specializzata nella gestione e nel trattamento di rifiuti, ha impugnato un avviso di accertamento esecutivo emesso dalla concessionaria del servizio di riscossione per conto di un Comune, con cui le è stato intimato il pagamento di oneri di urbanizzazione per oltre 168.000 euro, relativi alla realizzazione di un impianto di trattamento e gestione rifiuti.
L’impianto era stato autorizzato con A.I.A. regionale e la società aveva sempre contestato la debenza del contributo, invocando l’esonero previsto dall’art. 17, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 380/2001, sul presupposto della natura di opera di urbanizzazione secondaria. Dopo interlocuzioni e una richiesta di pagamento rimasta senza osservazioni, la società ha agito davanti al giudice amministrativo deducendo vizi procedimentali, la non debenza degli oneri e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle questioni relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo di costruzione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. f, cod. proc. amm. e l’Adunanza plenaria n. 24 del 2016. Trattandosi di un rapporto di credito paritetico, la contestazione non è soggetta ai termini decadenziali propri delle azioni annullatorie ma al termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che è irrilevante la mancata impugnazione degli atti presupposti (Adunanza plenaria n. 12 del 2018).
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la natura del contributo di costruzione come corrispettivo di diritto pubblico, espressione del principio di onerosità del titolo edilizio, e ne deduce la rigidità delle previsioni legislative. Non possono quindi individuarsi esenzioni diverse da quelle tipizzate, né riduzioni non chiaramente previste dal legislatore, in coerenza con l’art. 23 Cost..
Passando all’art. 17, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio richiama l’orientamento consolidato che esige il requisito oggettivo e quello soggettivo. L’esenzione può estendersi alle opere di interesse generale realizzate da privati solo se lo strumento contrattuale consente di imputare l’opera direttamente all’ente, ossia quando il privato agisce come longa manus dell’Amministrazione. Nel caso concreto l’impianto è stato realizzato da un privato per la propria attività imprenditoriale, con scopo lucrativo e senza alcun vincolo concessorio: difetta il requisito soggettivo.
Il Tribunale aggiunge che la norma richiede la realizzazione “in attuazione di strumenti urbanistici”, cioè una previsione specifica e puntuale dell’opera di urbanizzazione. La previsione del piano delle regole che consente l’impianto non lo impone quale opera di urbanizzazione, e nessun rilievo assume il carattere temporaneo dell’impianto.
Infine, anche a voler ricondurre l’impianto alle opere di urbanizzazione secondaria ex art. 16, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, il Collegio esclude la qualificazione in concreto per la dimensione sovracomunale dell’impianto, desunta dall’A.I.A. e dalla quantità di rifiuti trattabile. Le opere di urbanizzazione secondaria hanno dimensione comunale o infra-comunale, requisito qui assente. Il secondo motivo è quindi infondato; il ricorso è dichiarato in parte estinto per rinuncia e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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