Ottemperanza e liquidazione coatta del consorzio: improcedibile l’azione esecutiva (TAR Calabria n. 347 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa dell’ente non può essere proseguita alcuna azione esecutiva, anche per crediti maturati anteriormente, in forza del richiamo all’art. 150 d.lgs. n. 14/2019 operato dall’art. 304 d.lgs. n. 14/2019. Il divieto si applica anche al giudizio di ottemperanza, in ragione della necessità di tutela della par condicio creditorum. Il consorzio di bonifica subentrante, quale gestore della liquidazione, non risponde delle sole obbligazioni pecuniarie già facenti capo all’ente soppresso, poiché il subentro ex lege riguarda il rapporto di lavoro in atto e non i crediti retributivi vantati dal lavoratore.
Il Fatto
Un lavoratore ha chiesto al TAR Calabria l’ottemperanza alla sentenza con cui la Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, aveva condannato il consorzio di bonifica integrale, datore di lavoro, a corrispondergli somme retributive e a riammetterlo in servizio, oltre alla rifusione delle spese del doppio grado.
Il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato notificato; il creditore ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere il pagamento, con richiesta di rivalutazione, interessi e condanna al pagamento di una somma per il successivo ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 36 L.R. Calabria n. 39 del 10 agosto 2023, che ha soppresso gli undici consorzi di bonifica esistenti, ponendoli in liquidazione, e ha previsto che solo le procedure non concluse siano definite dal Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 10 luglio 2025 è stata disposta, per il consorzio intimato, la liquidazione coatta amministrativa. Da tale data opera il richiamo dell’art. 304 d.lgs. n. 14/2019 alle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III, tra cui l’art. 150 d.lgs. n. 14/2019, che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura.
La regola, già presente nella vigenza della precedente legge fallimentare, è applicata dal giudice amministrativo anche al giudizio di ottemperanza ed è sorretta dalla necessità di tutela della par condicio creditorum. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dell’ente in liquidazione.
Quanto al Consorzio di Bonifica della Calabria, la pretesa è infondata. Il subentro ex lege disposto dalla legge regionale, come già affermato dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 1399 del 2 ottobre 2024, riguarda i rapporti di lavoro in atto; esso non si estende al rapporto obbligatorio nascente dai crediti pecuniari ancora vantati dal lavoratore. Il Collegio distingue così il fascio di reciproci diritti e obbligazioni del rapporto di lavoro dai crediti retributivi già maturati.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese stante la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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