Regolarizzazione alloggio ERP e requisito della residenza anagrafica (TAR Campania n. 8421 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di regolarizzazione del rapporto locativo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non è nullo per difetto di motivazione quando il provvedimento finale riproduca testualmente i rilievi ostativi già contenuti nel preavviso di rigetto. La motivazione per relationem è tecnica redazionale ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e non degrada l’operazione valutativa, purché le ragioni della scelta amministrativa siano agevolmente desumibili dagli atti del procedimento. Ai fini della regolarizzazione, l’art. 33, comma 2, lett. b), del regolamento regionale n. 11/2019 richiede un’occupazione stabile e continuativa almeno triennale, non occasionale o fittizia, sussistente al tempo dell’istanza e del provvedimento finale. La residenza anagrafica nell’alloggio costituisce indice presuntivo di tale occupazione, superabile solo con elementi probatori contrari. Il mero recapito della corrispondenza presso l’immobile è indice neutro.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 15 aprile 2020 un’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo di un alloggio ERP di proprietà comunale, assumendo di occuparlo dal giugno 2015. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento del 20 novembre 2024, preceduto da preavviso di rigetto, rilevando che la richiedente non era dotata di residenza nell’alloggio.
La ricorrente ha impugnato il diniego e il preavviso davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il collegio aveva accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 530 del 14 marzo 2025. La causa è stata decisa nel merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge tutte le censure. Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna assenza del corredo motivazionale: non esiste un obbligo di motivazione contestuale, essendo sufficiente il richiamo per relationem delle ragioni espresse in un atto precedente. Il provvedimento impugnato riproduce testualmente i rilievi del preavviso di rigetto e ciò basta a integrare l’onere motivazionale.
Il Tribunale richiama il principio per cui la motivazione per relationem è pienamente ammessa dall’art. 3 della legge n. 241/1990, specialmente quando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o pareri, e non assume carattere eccezionale. La garanzia di tutela del privato non viene meno quando le ragioni della scelta amministrativa siano desumibili dagli atti del procedimento, secondo una lettura non formalistica dell’obbligo motivazionale, coerente con i principi di trasparenza e lealtà desumibili dall’art. 97 della Costituzione.
Sul secondo motivo, il collegio richiama l’art. 33, comma 2, lett. b), del regolamento regionale n. 11/2019: per la regolarizzazione occorre che, al tempo dell’istanza, l’alloggio sia occupato da almeno tre anni decorrenti dal 29 ottobre 2019, che tale occupazione sussista al tempo del provvedimento finale e sia stabile e continuativa, non meramente occasionale o fittizia. Non ha senso giuridico regolarizzare chi, disponendo di altro alloggio e vivendo altrove, pretenda di tenere a disposizione un alloggio ERP, impedendone l’assegnazione a chi abbia i requisiti di legge.
La residenza anagrafica nell’alloggio legittima la presunzione che il soggetto conservi in quel luogo la propria dimora abituale. L’amministrazione ha correttamente desunto la mancanza del requisito della stabile occupazione triennale dalla circostanza che la ricorrente non è mai risultata residente nell’alloggio, come attestato dal certificato di residenza storico, e dalla assenza di elementi probatori contrari.
Infine, il Tribunale disattende le censure di contraddittorietà e difetto di istruttoria: l’iscrizione anagrafica non richiede l’accertamento della regolarità del titolo di detenzione dell’immobile, e il mero recapito della corrispondenza può prescindere dal luogo di stabile dimora, atteggiandosi ad indice neutro. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese e contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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