Sopravvenienze e motivazione nel diniego di stipula della convenzione urbanistica (TAR Puglia n. 1086 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sopravvenienze normative e fattuali intervenute nel corso del procedimento amministrativo rilevano fino all’adozione dell’atto conclusivo, in applicazione del principio tempus regit actum, e il privato non vanta alcuna situazione consolidata prima del provvedimento definitivo. La deliberazione consiliare che approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione urbanistica non attribuisce di per sé potestà edificatoria, sicché l’Amministrazione può rivedere le proprie determinazioni in ragione del mutato quadro di riferimento. Il diniego di sottoscrizione della convenzione e di rilascio del titolo deve però specificamente motivare quali siano le sopravvenienze e perché siano impeditive del progetto. Ove non si pongano in rapporto di radicale incompatibilità con la deliberazione, la loro valenza ostativa non può essere affermata con un atto dirigenziale, occorrendo un atto che privi di efficacia la delibera consiliare. Nessuna decadenza ex art. 15 d.P.R. 380/2001 è configurabile quando il titolo edilizio non sia mai venuto ad esistenza per mancata stipula della convenzione.
Il Fatto
La ricorrente ha acquistato in sede esecutiva un immobile in costruzione nel Comune di Fasano, per il quale il Consiglio comunale aveva assentito con deliberazione n. 111 del 12 settembre 2006 un progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso da struttura polifunzionale a struttura turistico-ricettiva ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 447/1998. Nel febbraio 2022 ha chiesto la sottoscrizione della convenzione urbanistica e il rilascio del titolo, senza riscontro; ha poi attivato la procedura ex art. 8 d.P.R. 160/2010 per il permesso in deroga.
Il Comune ha respinto l’istanza ex art. 8 con provvedimento del 31 gennaio 2023, qualificando l’intervento come nuova struttura e ravvisando l’insussistenza del requisito dell’insufficienza delle aree; ha inoltre negato la stipula con nota del 27 marzo 2023, richiamando il lungo tempo decorso, il mutato quadro ambientale e paesaggistico e l’intervenuta decadenza ex art. 15 d.P.R. 380/2001. La società ha impugnato entrambi gli atti e chiesto l’accertamento del diritto alla stipula.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi. Respinge la tesi dell’irrilevanza delle sopravvenienze: richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7422 del 2024), afferma che le modifiche normative intervenute durante il procedimento devono essere considerate e che, fino al provvedimento definitivo, il richiedente è titolare di una mera aspettativa.
La deliberazione del 2006 non ha attribuito alcuna diretta potestà edificatoria, ma ha solo aperto la fase successiva della stipula e del rilascio del titolo. In quella fase l’Amministrazione può intervenire sul mutato quadro di riferimento, come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 11209 del 2022 sull’autonoma valenza procedimentale della stipula della convenzione. Il diniego non costituisce quindi disapplicazione della delibera consiliare.
Il provvedimento del 27 marzo 2023 è tuttavia carente di motivazione: non indica quali siano le sopravvenienze rispetto al 2006 né perché siano impeditive del progetto, limitandosi a un generico richiamo alla normativa nel frattempo intervenuta in materia ambientale e paesaggistica. Il Collegio precisa che, se le sopravvenienze determinassero per ciò solo il superamento della delibera, la loro constatazione basterebbe; altrimenti la rivalutazione dell’interesse pubblico esigerebbe un atto che privi di efficacia la delibera del 2006, non un semplice diniego dirigenziale.
Quanto alla decadenza, la delibera prevede espressamente che gli effetti della concessione si producano solo con la stipula della convenzione, mai avvenuta. Non si discute di un titolo rilasciato e non ritirato, ma di un titolo mai venuto ad esistenza: difettano radicalmente le condizioni di operatività dell’art. 15 d.P.R. 380/2001.
Il terzo e il quarto motivo sono invece infondati. L’istanza ex art. 8 d.P.R. 160/2010 riguarda un progetto mai eseguito, con immobile solo parzialmente completato e non destinato all’attività turistico-ricettiva: legittimamente il Comune l’ha qualificata come nuovo insediamento, con conseguente rilievo del requisito dell’insufficienza delle aree. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento della nota del 27 marzo 2023 e salvezza del potere di rideterminazione; rigettate la domanda di accertamento del diritto alla stipula e quella di annullamento del diniego del 31 gennaio 2023. Spese compensate.
Nota della Redazione
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