Autorizzazione paesaggistica e deroga per le zone B del 1985 (TAR Puglia n. 1088 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei territori costieri compresi nella fascia di trecento metri dalla battigia, tutelati ex art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, non trova applicazione il regime paesaggistico per le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B, ai sensi del d.m. n. 1444/1968, per effetto dell’espressa clausola eccettuativa del comma 2 della stessa disposizione. Il diniego di autorizzazione paesaggistica che si fondi esclusivamente sull’astratta riconducibilità dell’area ai territori costieri, senza verificare l’esclusione normativa, è illegittimo. Il provvedimento di diniego deve inoltre esplicitare i concreti profili di contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici, valutando l’inserimento del progetto nel contesto edificato e lo stato dei luoghi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un lotto di circa 200 mq in località Lido Conchiglie, nel Comune di Gallipoli, ricadente nella fascia dei trecento metri dal mare e classificato nel PRG come zona B20, presentava istanza di permesso di costruire e contestuale domanda di autorizzazione paesaggistica per un edificio residenziale su due livelli.

La Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva parere negativo, rilevando che l’immobile ricadeva nei territori costieri normati dall’art. 45 delle NTA del PPTR, che non ammette nuove opere edilizie. Seguiva il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non superato dalle osservazioni del ricorrente, e quindi il diniego definitivo. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta lettura del rapporto tra la tutela legale dei territori costieri e la clausola eccettuativa del comma 2. Il ricorrente aveva eccepito che l’area, pur rientrando nella fascia tutelata, era già tipizzata come zona B20 al 6 settembre 1985 ed era compresa nel perimetro del centro abitato.

Il Tribunale richiama l’art. 142, comma 1, lett. a), e il successivo comma 2, che esclude dall’applicazione della norma le aree delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B alla data indicata. Rileva che la circostanza dedotta dal ricorrente non è stata smentita dall’Amministrazione, né in sede procedimentale né in giudizio, e deve quindi ritenersi comprovata.

Ne deriva l’applicazione della previsione eccettuativa: il lotto non è soggetto al regime di tutela invocato dall’Ufficio. Il Collegio sottolinea come il diniego si regga unicamente sul richiamo alla scheda del PPTR, senza approfondire la reale condizione dell’area.

Su un piano autonomo, il Tribunale censura il difetto di motivazione. Il provvedimento non contiene assunti idonei a evidenziare specifici profili di contrasto del progetto con i valori paesaggistici tutelati e non considera la concreta interazione dell’intervento con l’edificato circostante e con la maglia urbanizzata di riferimento, che non viene descritta né apprezzata.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato. La particolarità delle questioni giustifica l’irripetibilità delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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