Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 1088 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine fissato. La rituale notificazione del titolo e la presentazione dell’istanza ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, con il decorso del termine di sei mesi, integrano i presupposti dell’azione. L’amministrazione che non provi l’avvenuta esecuzione resta soccombente. Il commissario ad acta, nominato sin d’ora per il caso di persistente inottemperanza, può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza. Tale soluzione risponde al principio di pienezza e concentrazione della tutela e impedisce la moltiplicazione dei giudizi esecutivi.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e delle spese di lite. Il titolo è passato in giudicato, come da certificazione in atti.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione l’istanza di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Dal deposito dell’istanza sono decorsi sei mesi senza esecuzione. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. Il ricorrente chiede quindi l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata. Verifica poi il rispetto della sequenza procedimentale imposta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, ossia la presentazione dell’istanza di pagamento e il decorso del termine semestrale.
Il punto decisivo è l’onere probatorio. L’amministrazione non ha dimostrato, come pure le incombeva, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, benché questo risulti notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme del titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di sessanta giorni.
Segue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente designato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Il commissario opera senza compensi, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, e compie tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
La parte più significativa della decisione riguarda le spese. Il Collegio liquida d’ufficio i parametri secondo il d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Stabilisce inoltre che, in caso di mancata refusione, al pagamento provveda il commissario nel medesimo termine. Il silenzio del codice sul punto è colmato applicando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama l’art. 95 c.p.c. e l’art. 510 c.p.c. in materia di spese dell’esecuzione forzata.
Nota della Redazione
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