Carta docente: ottemperanza parziale e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1088 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione non preclude l’accoglimento della domanda ove residui l’inosservanza del comando contenuto nella sentenza. L’avvenuta liquidazione delle sole spese legali, in favore dei procuratori antistatari, non integra ottemperanza del giudicato che imponga il riconoscimento di un credito in favore del dipendente. Sussiste pertanto il presupposto per la nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’adempimento in via sostitutiva. La circostanza che il commissario sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice esclude la corresponsione di alcun compenso commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 162 del 14 marzo 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, con rifusione delle spese di lite.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Non avendo l’amministrazione eseguito il giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari. Il Tribunale rileva che tale adempimento integra una parziale ottemperanza: la sentenza, per contro, è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale dovuto a titolo di Carta docente.
Alla camera di consiglio la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza però fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. L’inerzia sull’adempimento principale, a fronte dell’avvenuto pagamento delle sole spese, non consente di ritenere satisfattiva la condotta dell’amministrazione rispetto al comando contenuto nel titolo esecutivo.
Ricorrono quindi i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Tribunale individua il commissario nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Quanto al compenso, il Collegio esclude la liquidazione di alcun importo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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