Informativa interdittiva antimafia: obbligo di valutare le misure di prevenzione collaborativa (TAR Piemonte n. 1061 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione interdittiva antimafia, il Prefetto non è vincolato ad alcun automatismo conseguente alla condanna per un delitto-spia, ma deve procedere a un autonomo apprezzamento delle risultanze penali, verificando l’attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione secondo la regola del più probabile che non. L’accertamento della non occasionalità dell’agevolazione mafiosa, che preclude l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, non può fondarsi su un ragionamento tautologico o su circostanze risalenti nel tempo prive di riscontri attuali. È illegittimo il provvedimento che ometta di valutare, con congrua motivazione, la sussistenza dei presupposti per le misure collaborative, con conseguente obbligo per l’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia emessa a suo carico dal Prefetto della Provincia di Torino, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il provvedimento muove dalla condanna del legale rappresentante e socio di maggioranza della compagine sociale per il reato di riciclaggio, con contestuale esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Respinta l’istanza cautelare in primo grado e parzialmente riformata la decisione dal Consiglio di Stato in sede di appello, la causa è giunta al merito. La ricorrente ha censurato la violazione degli artt. 84, comma 4, 89-bis, 91 comma 6, 92, 93 comma 4, 94 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, deducendo l’automatismo del provvedimento, la risalenza dei fatti al 2018, il carattere isolato dell’episodio e la mancata considerazione delle misure di prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del potere prefettizio, qualificato come discrezionale e chiamato a bilanciare libertà di impresa e tutela delle risorse pubbliche. Non è necessaria la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, essendo sufficienti elementi sintomatico-presuntivi, valutati in modo unitario e non atomistico, idonei a fondare il giudizio prognostico sul pericolo di ingerenza della criminalità organizzata.
La valutazione segue la regola del più probabile che non, con standard probatorio distinto da quello penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Tuttavia, l’informazione antimafia non è vincolata automaticamente alla condanna per delitti-spia: il Prefetto deve tenere conto del provvedimento giurisdizionale, ma al contempo operare un autonomo apprezzamento intrinseco delle risultanze penali, confrontandosi con l’attualità del pericolo, anche in presenza di condanne risalenti nel tempo.
Nel caso concreto il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia svolto una propria valutazione, accertando l’inserimento della società, per il tramite del legale rappresentante, in un circuito criminale di riciclaggio riconducibile a un clan camorristico. L’esclusione dell’aggravante non è di ostacolo, poiché il delitto di riciclaggio presuppone la consapevolezza della provenienza illecita delle somme. La risalenza temporale non elide di per sé il rischio, occorrendo la prova di fatti nuovi dimostrativi del superamento della situazione.
La censura accolta riguarda invece il difetto di motivazione in ordine alle misure di prevenzione collaborativa. L’amministrazione ha escluso la non occasionalità dell’agevolazione con un ragionamento tautologico, richiamando rapporti commerciali con una società estranea all’operazione di polizia e non collegata alle consorterie criminali. Manca, pertanto, una valutazione attuale e concreta dei presupposti delle misure, con obbligo per l’amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio e concluderlo con provvedimento espresso e congruamente motivato.
Nota della Redazione
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