Autovelox approvato ma non omologato: accertamento illegittimo (Cass. 14285/2026)

Corte di Cassazione, Sezione II civile, ordinanza 14 maggio 2026, n. 14285

Questione esaminata

La Cassazione ha esaminato la validità di sei verbali per superamento dei limiti di velocità rilevato mediante un apparecchio autovelox approvato dal Ministero, ma non omologato. L’amministrazione ricorrente sosteneva che l’obbligo di omologazione previsto dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada fosse stato tacitamente superato dalla normativa successiva e che approvazione, taratura e verifiche periodiche garantissero comunque l’affidabilità dello strumento.

Principio affermato

L’accertamento della velocità eseguito con un autovelox soltanto approvato, ma non debitamente omologato, è illegittimo. Approvazione e omologazione ministeriale non sono procedimenti equivalenti: hanno caratteristiche, natura e finalità differenti. L’omologazione, prescritta dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada e disciplinata anche dall’art. 192 del regolamento di esecuzione, comprende una specifica verifica tecnica diretta a garantire funzionalità e precisione dello strumento.

Motivazione della Cassazione

Il Tribunale aveva annullato i verbali perché l’apparecchiatura utilizzata risultava approvata, ma non omologata. La Suprema Corte ha confermato la decisione, dando continuità all’orientamento inaugurato dall’ordinanza n. 10505 del 2024 e successivamente consolidato.

Secondo la Corte, l’art. 142, comma 6, continua a costituire la norma speciale in materia e non è stato tacitamente abrogato. Le verifiche periodiche di funzionalità e taratura, rese necessarie anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, non sostituiscono l’omologazione preventiva. Si tratta di controlli distinti, operanti in momenti e con finalità differenti.

Il ricorso non offriva elementi idonei a modificare l’orientamento ormai consolidato. La Corte lo ha quindi rigettato, applicando anche le conseguenze previste quando la decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Rilevanza pratica

Chi impugna un verbale per eccesso di velocità può contestare specificamente l’assenza dell’omologazione dell’apparecchio. La pubblica amministrazione non può dimostrare la legittimità dell’accertamento limitandosi a produrre il decreto di approvazione o la documentazione relativa a taratura e verifiche periodiche. Occorre distinguere con precisione tutti questi requisiti e verificare quale documentazione sia stata depositata nel giudizio di opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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