Inammissibile il ricorso per difetto di interesse se il giudice tributario ha dichiarato il difetto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. V n. 14683 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dichiara il difetto di giurisdizione e si spoglia della potestas iudicandi sul merito, il giudice tributario che statuisce sulla propria giurisdizione; le eventuali argomentazioni di merito successive sono rese ad abundantiam e risultano inutiliter datae. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione che censuri esclusivamente tali statuizioni di merito, senza svolgere alcuna specifica doglianza avverso la pronuncia declinatoria di giurisdizione. L’interesse ad impugnare, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si identifica nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata e non nel mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il provvedimento di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. rottamazione-ter) emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, lamentando l’errata inclusione di un carico già oggetto di una precedente istanza di definizione, l’illegittimo calcolo degli interessi di mora e l’omessa inclusione di un altro carico. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti della Cassa di Previdenza Forense e per le violazioni del Codice della strada, rigettando nel merito il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado confermava tale statuizione, dichiarando la giurisdizione del giudice del lavoro e del giudice di pace per le diverse categorie di crediti. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso. Con il primo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza, rilevando che il giudice di secondo grado, dopo aver dichiarato il difetto di giurisdizione, si era pronunciato nel merito. Con il secondo motivo, lamentava l’omessa pronuncia sullo sgravio di un avviso di accertamento escluso dalla definizione agevolata, nonostante l’Agenzia ne avesse dichiarato l’avvenuto sgravio in primo grado.
La Suprema Corte ritiene entrambi i motivi inammissibili per difetto di interesse ad impugnare. Il giudice d’appello, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, si è spogliato della potestas iudicandi sul merito: le successive argomentazioni attinenti al merito devono pertanto ritenersi rese ad abundantiam, con conseguente insussistenza dell’interesse del ricorrente all’impugnazione, essendo la relativa pronuncia di merito inutiliter data. Il ricorrente, inoltre, non ha svolto alcuna specifica censura avverso la statuizione declinatoria di giurisdizione.
La Corte richiama il principio, già affermato da Cass. n. 22088/2024, secondo cui il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione si spoglia della potestas iudicandi sul merito della controversia. Rammenta altresì che l’interesse ad impugnare, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, si identifica nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo ravvisabile nel mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. n. 19098/2023).
Con il terzo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che all’Amministrazione pubblica che si difende a mezzo di propri funzionari non spetti alcun compenso professionale. La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, richiamando l’art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992, che prevede l’applicazione della tariffa forense con riduzione del venti per cento per l’Amministrazione assistita da propri dipendenti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente applicazione della disciplina sul contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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