La valutazione discrezionale della commissione esaminatrice e il sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 1091 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La griglia di valutazione predisposta dalla commissione concorsuale per la correzione di una prova scritta non è illegittima per il solo fatto di individuare gli argomenti qualificanti della traccia, quando essa si limiti a orientare i criteri generali già approvati e a valorizzare la coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata. Il giudizio di insufficiente attribuito dalla commissione è espressione di discrezionalità tecnica e resiste al sindacato del giudice amministrativo, circoscritto al travisamento di fatto e alla manifesta irrazionalità. La circostanza che le prove siano state corrette in giorni diversi e da una commissione parzialmente difforme non integra di per sé vizio, in difetto di allegazione di concreti elementi di pregiudizio.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’INPS, partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di professionisti dell’Area legale. Alla prima prova scritta, concernente l’elaborazione di un parere motivato di diritto amministrativo, riceveva un punteggio di 9/30, corrispondente a giudizio di insufficienza, a fronte del 25/30 conseguito nella seconda prova.
La candidata impugnava dinanzi al TAR Lazio il giudizio negativo, deducendo la discordanza tra la traccia e gli argomenti pretesi dalla griglia di valutazione, nonché l’illegittimità della correzione separata delle due prove. Il TAR respingeva il ricorso con la sentenza n. 14330/2023. Proponeva quindi appello, cui resisteva l’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la scheda di valutazione predisposta prima della correzione, indicante le questioni giuridiche rilevanti riconducibili alle macro-aree del giudicato e dell’ottemperanza, contrasti con i criteri generali approvati in precedenza. La risposta è negativa. La griglia non è dissonante rispetto ai criteri, ma ha la funzione di orientarne l’applicazione allo specifico oggetto della traccia, valorizzando la coerenza dell’elaborato con la traccia.
La Corte ritiene che la traccia sollevasse chiaramente il tema della riconoscibilità, in sede di ottemperanza, di una maggiorazione contributiva eccedente il limite massimo previsto dalla disciplina del Fondo, sulla scorta di un giudicato civile che aveva accertato il diritto alla supervalutazione dei periodi di esposizione all’amianto. La questione non differiva sostanzialmente da quella esaminata con la sentenza n. 4369 del 2020 della stessa Sezione, assunta a modello della traccia.
La tesi dell’appellante, secondo cui la richiesta di Mevio sarebbe stata viziata da un mero errore di calcolo tale da non imporre l’approfondimento processuale, non è condivisa. La Corte rileva che la stessa candidata, nel proprio elaborato, mostra di avere consapevolezza della natura squisitamente giuridica della questione, richiamando il limite massimo di anzianità contributiva non considerato nel giudizio civile. Le eventuali imprecisioni formali della traccia non valgono a spostare il punctum dolens della problematica, individuato nel rapporto tra giudicato e ottemperanza.
Quanto alla correzione separata delle due prove, la censura è infondata. La diversità sostanziale delle tracce, l’una di diritto amministrativo e l’altra di diritto civile, rende non inverosimile un difforme grado di preparazione dimostrato dalla candidata, che non allega elementi per ritenere che una valutazione contestuale avrebbe condotto a risultati diversi.
Il ricorso è quindi respinto nel merito; la Corte compensa le spese del giudizio di appello in ragione dell’originalità dell’oggetto della controversia.
Nota della Redazione
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