Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1913 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., il Tribunale ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Al dirigente interno non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del comparto scolastico, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro e Previdenza, aveva condannato l’amministrazione a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.
Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, con attestazione di cancelleria. Notificato all’amministrazione, è rimasto ineseguito oltre il termine dilatorio previsto dalla legge, sicché il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare il pagamento e di nominare un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, comprovato dall’attestazione in atti, e all’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario è stato individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, senza compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come novellato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa in materia.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione è stato qualificato come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Infine, è stata disposta a carico dell’amministrazione la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico della resistente soccombente.
Nota della Redazione
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