Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese del giudizio (TAR Calabria n. 1092 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la rituale richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al dictum nel termine assegnato. In caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, che provvede nel termine fissato dal dispositivo. Il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, unito a ragioni di economia processuale, impone di estendere l’incarico commissariale anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, evitando un secondo giudizio esecutivo. La liquidazione segue i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso nel 2019, con il quale era stata disposta la condanna al pagamento di € 15.920,00 oltre interessi dal deposito del ricorso, a titolo di danno non patrimoniale, e delle spese processuali, liquidate in € 27,00 per spese vive ed € 800,00 per compensi, oltre accessori.

Il ricorrente deduce di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che sono decorsi i sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in primo luogo il requisito del passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione in atti. Accerta poi la regolarità della fase amministrativa: la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 è stata inviata e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

L’onere della prova dell’esecuzione grava sull’amministrazione. Il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto, pur in presenza di notificazione rituale del provvedimento. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, se documentate, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che agirà su istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente. La liquidazione avviene d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ritenuta fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016; il Collegio tiene conto della semplicità e serialità della materia.

Il profilo di maggiore interesse riguarda il pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di mancata refusione nel termine di 60 giorni. Il Collegio ritiene che vi provveda il commissario già nominato, richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e ragioni di economia processuale: evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Il richiamo all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c., con i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c., conferma che nel procedimento esecutivo le spese gravano sul debitore e vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato, in prededuzione. Il ricorso è pertanto accolto, con nomina del commissario per un termine di 90 giorni dall’istanza di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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