Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Piemonte n. 1541 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso da parte del ricorrente. La dichiarazione con cui il ricorrente afferma la sopravvenuta perdita di tale interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che residui in capo al giudice alcun margine di valutazione sul punto. La compensazione delle spese di lite è disposta quando le parti concordino in tal senso, anche mediante adesione dell’Amministrazione alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Due società proponevano ricorso davanti al TAR Piemonte per l’annullamento dell’ordinanza con cui un Comune aveva ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il ripristino della destinazione d’uso di alcune aree di un immobile, contestando anche gli atti presupposti del relativo procedimento.

Nel corso del giudizio le ricorrenti depositavano, in data 18.05.2026, dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. L’Amministrazione comunale aderiva espressamente alla dichiarazione, sottoscrivendola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che nel processo amministrativo opera il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso da parte del ricorrente. Ne consegue che la dichiarazione del ricorrente in ordine alla sopravvenuta perdita dell’interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale sottolinea che, una volta intervenuta tale dichiarazione, non spetta al giudice alcuna valutazione in proposito. L’esito processuale discende automaticamente dalla volontà espressa dalla parte, senza sindacato nel merito delle ragioni della sopravvenienza.

A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 396 del 2026, nonché TAR Campania Napoli, Sez. IX, n. 1022 del 2026 e TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 405 del 2026, confermando la consolidata lettura della norma processuale.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione, stante l’accordo delle parti sul punto, espresso mediante la sottoscrizione congiunta della dichiarazione.

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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