Silenzio su retrocessione espropri: improcedibilità parziale e soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 1091 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto. Resta peraltro fermo l’interesse del ricorrente alla decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale quando l’atto sopravvenuto non la soddisfi: in tal caso il giudice dispone il mutamento del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. e tratta la causa con rito ordinario. La declaratoria di improcedibilità non esime il giudice dalla liquidazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale, cioè l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove la declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato in via sommaria. Le spese restano così a carico dell’amministrazione che abbia dato riscontro all’istanza solo dopo la notifica del ricorso, quando si era già formato il provvedimento tacito di diniego.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio serbato dal Comune di Frosinone sull’istanza-diffida inoltrata via pec il 2 agosto 2024, con cui avevano chiesto la retrocessione parziale dei beni espropriati, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 327/2001. Hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio, oltre alla pronuncia sulla fondatezza della pretesa.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha prodotto una nota del 30 settembre 2025 con cui ha riscontrato l’istanza, comunicando l’impossibilità, allo stato, di procedere alla retrocessione perché sulle aree interessate permanrebbe una destinazione a pubblica utilità. L’ente ha quindi concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la nota comunale è sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione. Secondo il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, la sopravvenuta carenza di interesse si configura quando intervengono fatti che fanno venir meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale. Nel rito sul silenzio, l’adozione del provvedimento richiesto nelle more del giudizio determina perciò l’improcedibilità dell’azione.

Il TAR richiama sul punto T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 5177 del 2022, secondo cui l’adozione del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1743 del 2024, che esprime il medesimo indirizzo. Nel caso di specie la nota del 30 settembre 2025 si è pronunciata sull’istanza di retrocessione e ha fatto venir meno il silenzio inadempimento dell’ente.

Con la stessa nota, però, il Comune ha rappresentato di non poter procedere alla retrocessione, dovendo ritenersi che sulle aree permanga una destinazione a pubblica utilità. La difesa dei ricorrenti ha confermato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse solo quanto alla declaratoria sul silenzio, dichiarando la permanenza dell’interesse alla pronuncia sulla fondatezza dell’istanza di retrocessione parziale. Il Collegio ne desume la permanenza dell’interesse sotto tale profilo e dispone il mutamento del rito per la trattazione ordinaria della causa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica del 22 settembre 2026.

Quanto alle spese, il TAR ricorda che la declaratoria di improcedibilità, analogamente alla cessata materia del contendere, impone la loro liquidazione secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ossia secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato con sommaria delibazione del merito (richiamati Cons. Stato, Sez. VII, n. 7946 del 2024 e T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, n. 1776 del 2024). Poiché l’istanza ha avuto riscontro solo dopo la notifica del ricorso, quando si era ormai formato il provvedimento tacito di diniego, le spese della fase sono poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *