Revoca porto d’armi e custodia armi per chiavi a terzi controindicati (TAR Puglia n. 1093 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi non presuppone un giudizio di pericolosità sociale né un accertato abuso nell’uso delle armi: l’Amministrazione può fondare il giudizio di non affidabilità su fatti anche privi di rilievo penale, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e preventiva a tutela della sicurezza pubblica. Il dovere di diligente custodia delle armi, posto dall’art. 20 legge n. 110/1975, impone al titolare di adottare tutte le cautele idonee a impedire che un terzo possa agevolmente conseguire la disponibilità delle armi; integra pertanto violazione di tale dovere l’accertata disponibilità esclusiva delle chiavi dell’armadio blindato in capo al coniuge convivente, soggetto controindicato. In difetto dei decreti ministeriali attuativi, la diligenza va parametrata all’art. 1176 cod. civ., coniugato con il fine di sicurezza pubblica. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato all’irrazionalità o arbitrarietà della valutazione.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e del relativo libretto, rilasciati nel febbraio 2021. L’11 giugno 2021 personale della Stazione dei Carabinieri intervenne presso la sua abitazione su sua stessa segnalazione telefonica, per riferite percosse da parte del marito. In quella sede i militari riscontrarono un armadio blindato contenente le armi, oltre quaranta munizioni non dichiarate e due coltelli non denunciati, con le chiavi nella disponibilità del marito.
Le armi furono ritirate in via cautelativa ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931. La Questura avviò il procedimento di revoca ex artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 e il Questore, con decreto del 28 luglio 2021, dispose la revoca della licenza e del libretto. La ricorrente impugnò gli atti davanti al TAR Puglia, che in sede cautelare aveva già rigettato l’istanza con ordinanza n. 571 del 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il giudizio già espresso in fase cautelare e respinge il ricorso. Muove dal rilievo che non esiste una posizione di diritto soggettivo assoluto alla conservazione del permesso di porto d’armi, in deroga al divieto dell’art. 699 cod. pen. e dell’art. 4 legge n. 110/1970. Gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. consentono all’Autorità di valutare situazioni non ascrivibili alla buona condotta del titolare, senza necessità di pericolosità sociale o di abuso concreto.
Quanto alla custodia, il Tribunale osserva che l’art. 20 legge n. 110/1975 non dettaglia le modalità e che i decreti ministeriali attuativi non sono stati adottati. Il parametro va quindi individuato nella diligenza dell’art. 1176 cod. civ., coniugata con il fine di sicurezza pubblica: il possessore deve attuare tutte le cautele per evitare che un terzo possa agevolmente conseguire le armi e abusarne.
Nel caso concreto la disponibilità esclusiva delle chiavi dell’armadio blindato in capo al marito convivente, persona controindicata perché colta in evidente stato di agitazione, integra la violazione del dovere di custodia. Né la ricorrente ha provato che le munizioni non dichiarate fossero state acquistate entro le settantadue ore precedenti al rinvenimento, così da escludere l’obbligo di denuncia.
Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dell’affidabilità e l’irrilevanza penale dei fatti valorizzabili. La motivazione dell’atto è adeguata, avendo considerato anche le osservazioni difensive. Quanto ai coltelli, la ricorrente non ha dimostrato che presentassero caratteristiche tali da ricadere nell’art. 45, comma 2, e art. 80 R.D. n. 635/1940, che escludono l’obbligo di denuncia. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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