Spese di lite nel processo amministrativo e parametri forensi: sindacato sull’importo simbolico (Cons. Stato n. 1093 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel regolare le spese a carico della parte soccombente, è tenuto a ispirarsi ai parametri per la liquidazione dei compensi forensi dettati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, che operano come criteri di concretizzazione del compenso. Lo scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari impone al giudice di indicare espressamente i criteri seguiti. La liquidazione di un importo manifestamente inferiore ai parametri, in assenza di enucleate ragioni di compensazione parziale, integra un errore di valutazione della sentenza. Il superamento verso il basso dei valori minimi incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, in coerenza con l’art. 2, comma 1, del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
La società appellante era originaria controinteressata in un giudizio davanti al TAR Piemonte, avente a oggetto l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente da una procedura di evidenza pubblica e della consequenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante. Il valore della causa era indicato in € 864.000,00.
Il TAR, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e affermata la soccombenza virtuale dell’originaria ricorrente, condannava quest’ultima a corrispondere ai difensori della controinteressata € 750,00 oltre accessori per ciascuno. La società appellante impugna tale capo, deducendo la sproporzione dell’importo rispetto al valore della causa e all’impegno difensivo, e chiede in via principale i valori medi tariffari, in via subordinata quelli minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, già affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 169 del 2025, secondo cui il giudice di prime cure dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non disporre statuizioni abnormi. Quando però la condanna alle spese sia stata disposta, occorre tener conto degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, che operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale.
La Corte ribadisce che, venuto meno il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri e le soglie numeriche del decreto ministeriale costituiscono criteri di orientamento della liquidazione, individuando la misura economica standard del valore della prestazione. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. contro le somme praticamente simboliche.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il TAR ha liquidato € 750,00 per ciascun difensore senza svolgere specifiche argomentazioni da cui desumere una decisione, anche implicita, di compensazione parziale. Tale omissione configura un errore, stante la liquidazione manifestamente inferiore ai parametri in assenza di ragioni enucleate nella pronuncia appellata.
Quanto al valore della causa, la Corte applica l’art. 5, comma 3, d.m. n. 55/2014: nelle controversie in materia di pubblici contratti l’interesse sostanziale è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi, di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto. Assume rilievo l’aggiudicazione in favore dell’appellante per € 736.105,00, corrispondente all’offerta formulata.
Il Collegio ritiene quindi di applicare i valori tabellari nel loro importo minimo, per la semplicità dell’oggetto della controversia, gravitante essenzialmente sull’ascrivibilità del requisito anagrafico di un componente del team medico al contenuto dell’offerta tecnica ovvero alle condizioni di esecuzione dell’appalto. Applica poi l’art. 6, comma 1, d.m. cit., nella misura del 10 per cento, e liquida complessivamente € 4.132,15 oltre accessori, con attribuzione ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.m. n. 55/2014. L’appello è accolto in parte, con spese del giudizio di appello dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
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