Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Basilicata n. 404 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata su istanza della parte ricorrente e ribadita in sede di discussione, il giudice amministrativo definisce il giudizio in rito, senza esaminare il merito delle censure. La definizione in rito, in applicazione del principio dispositivo, integra un giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Il venir meno dell’interesse, per fatti sopravvenuti, preclude ogni pronuncia sul merito degli atti impugnati.

Il Fatto

Una società agricola e il suo titolare hanno impugnato davanti al TAR Basilicata la Determinazione n. 174 del 04.12.2024, con cui era stata rilasciata l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, insieme a una serie di atti presupposti e connessi: il parere di non assoggettabilità a V.I.A., le determinazioni di modifica, le note degli uffici regionali e statali, i verbali della conferenza di servizi.

Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la nota del 23.04.2025 recante comunicazione dell’avvenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e avvio del procedimento espropriativo. All’udienza pubblica del 9 luglio 2025 la parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ribadendola in discussione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preso atto dell’istanza depositata in data odierna e ribadita nel corso della discussione, rilevando come la parte ricorrente abbia essa stessa rappresentato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Su questa base il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione del principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo: la parte è libera di determinare l’oggetto della propria domanda e, quando l’interesse sostanziale viene meno per fatti sopravvenuti, il giudizio non può che chiudersi in rito.

La definizione in rito ha assorbito ogni valutazione sul merito degli atti impugnati, compresi quelli oggetto dei motivi aggiunti. Il Tribunale non ha quindi esaminato le censure articolate avverso l’Autorizzazione Unica, il parere di non assoggettabilità a V.I.A. e gli altri provvedimenti.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che proprio la definizione in rito del giudizio integri un giusto motivo per disporne l’integrale compensazione tra tutte le parti. Il dispositivo ha pertanto dichiarato la carenza di interesse e compensato le spese, dando atto dell’esecuzione del provvedimento da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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