Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e silenzio dell’amministrazione regionale (TAR Sicilia n. 1887 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’amministrazione che si costituisca in mera forma e non contesti in modo specifico l’inadempimento non può veder accertata la propria soluzione adempitiva, poiché il fatto non contestato dalle parti costituite è posto dal giudice a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. L’azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando il titolo sia passato in giudicato e notificato all’amministrazione, restando fermo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. All’esito dell’inutile decorso del termine assegnato per l’adempimento, si provvede alla nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti regionali, avevano ottenuto dalla Sezione lavoro della Corte d’appello di Palermo il riconoscimento del diritto alla progressione economica orizzontale all’interno della categoria di appartenenza, con decorrenza dal 2005, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 2015, con interessi legali sino al saldo.

Ottenuto il passaggio in giudicato della pronuncia e notificatala via PEC all’Assessorato regionale competente, i lavoratori hanno adito il TAR Sicilia per far accertare la persistente inottemperanza. Hanno chiesto l’ordine di provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il giudice amministrativo ricorda il limite posto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: le amministrazioni completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che prima di tale termine il creditore possa procedere a esecuzione forzata o a notifica del precetto.

Nel caso concreto la Corte accerta tre elementi: la pronuncia è passata in giudicato, come da certificazione prodotta in atti; essa è stata notificata via PEC all’Assessorato resistente; e l’amministrazione, pur costituitasi, nulla ha eccepito sull’inadempimento contestato. Quest’ultimo profilo assume rilievo dirimente in virtù dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., per cui il giudice pone a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

Ne discende l’ammissibilità e la fondatezza dell’azione. L’amministrazione regionale è condannata ad adempiere alla pronuncia, al netto di eventuali pagamenti medio tempore corrisposti sul medesimo titolo, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Per l’ipotesi del inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario non incardinato nell’Assessorato resistente. Il commissario provvederà, su istanza di parte e in ulteriori sessanta giorni, agli atti necessari all’esatta esecuzione, compresa la verifica di eventuali pagamenti già effettuati. Le spese di lite, liquidate in favore dei ricorrenti, sono poste a carico dell’Assessorato e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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