Rigetto osservazioni al PRG e insindacabilità delle scelte urbanistiche (TAR Sicilia n. 1095 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di politica urbanistica costituiscono espressione della più ampia discrezionalità amministrativa e sono tendenzialmente insindacabili nel merito, salvo che risultino inficiate da errori di fatto o da manifesta illogicità. In sede di adozione del piano regolatore generale non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni del rigetto delle osservazioni dei proprietari: è sufficiente che dagli atti risulti che le stesse siano state valutate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base della formazione del piano. L’onere di motivazione si rafforza solo in presenza di un’aspettativa qualificata del proprietario o di una specifica destinazione urbanistica. La previsione di piano che incida sull’accesso alla proprietà privata non determina di per sé lesione attuale, potendo il pregiudizio concretizzarsi solo con la progettazione e la realizzazione dell’opera pubblica.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria di un terreno in Ragalna sul quale insistono tre edifici per civile abitazione, impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune prendeva atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività del Piano Regolatore Generale, nella parte in cui la tavola di piano attribuiva all’area antistante la propria proprietà la destinazione a viabilità storica e prevedeva la realizzazione di uno slargo che investe l’ingresso del lotto.

La società aveva presentato osservazioni in sede di formazione del piano, respinte dall’Amministrazione. Proponeva quindi ricorso deducendo la genericità della motivazione del diniego, il difetto di istruttoria e di bilanciamento degli interessi, nonché l’inidoneità topografica dell’intervento e la violazione dei diritti di accesso e godimento della proprietà. Si costituiva l’Assessorato Territorio e Ambiente, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Le attività di pianificazione urbanistica rientrano nella competenza esclusiva delle Amministrazioni comunali e non dell’Assessorato regionale, privo di potestà decisionale definitiva nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico. Gli atti posti in essere dal Commissario ad acta, nominato dall’Assessorato, sono pertanto riferibili all’Amministrazione comunale: l’Assessorato è estromesso dal giudizio.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio secondo cui le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità amministrativa e non richiedono particolari motivazioni, essendo sufficiente il richiamo ai criteri ispiratori del piano. Tale regola trova eccezione solo in presenza di un’aspettativa qualificata del proprietario o di una specifica destinazione urbanistica, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui TAR Sicilia – Catania, sez. I, n. 3119 del 30 novembre 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5834 del 2009).

Quanto all’obbligo di motivazione sulle osservazioni dei privati, il Collegio ribadisce che le stesse costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e non generano peculiari aspettative. Il loro rigetto non esige una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali (TAR Campania – Salerno, sez. II, n. 2110 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 3632 del 2020).

Applicando tali principi, la motivazione del diniego — secondo cui le osservazioni erano state ritenute non accoglibili in quanto espressive di interessi privatistici — appare sufficiente a ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione. La decisione di estendere la strada vicinale con la realizzazione dello slargo risponde all’interesse pubblicistico di una migliore viabilità, prevalente sugli interessi privatistici dedotti. Il Collegio reputa inoltre generica e priva di riscontro probatorio l’affermazione secondo cui lo slargo, per la diversa quota, impedirebbe l’accesso alle unità immobiliari.

Il Tribunale osserva infine che in questa sede l’Ente effettua solo pianificazione urbanistica: l’effettiva lesione potrà concretizzarsi solo in una fase successiva, con la progettazione e la realizzazione dell’opera pubblica. Il ricorso è pertanto rigettato, con estromissione dell’Assessorato e nessuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’ente intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *