Acquisizione al patrimonio comunale illegittima se l’abuso è demolito prima (TAR Toscana n. 737 del 18.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, all’ordine di demolizione di opere abusive, se intervenuto prima dell’adozione dell’ordinanza che dichiara l’inottemperanza e dispone l’acquisizione al patrimonio comunale, integra un ravvedimento operoso e impedisce lo spossessamento. La sanzione ablatoria prevista dall’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 è volta all’esecuzione della demolizione: irrogarla dopo il ripristino spontaneo la svuota sul piano finalistico. L’acquisizione gratuita, avendo natura afflittiva e sostanzialmente penale secondo i criteri Engel, collide con il principio di necessaria offensività delle condotte illecite. Resta invece legittima la sanzione pecuniaria, che consegue al mero inutile decorso del termine per demolire.

Il Fatto

Il Comune di Poggibonsi notificava al ricorrente, in data 15 aprile 2021, l’ordinanza n. 5/GPT con cui gli ingiungeva la demolizione di opere abusive ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Al novantunesimo giorno successivo alla notifica, la Polizia Locale effettuava un sopralluogo dal quale risultava inottemperata la misura ripristinatoria.

Il giorno seguente il ricorrente comunicava al Comune l’avvenuta esecuzione della demolizione, con dichiarazione corredata da documentazione fotografica. Il 20 luglio 2021 il Comune adottava comunque l’ordinanza n. 13/GPT, con cui accertava l’inottemperanza, disponeva l’acquisizione dell’opera abusiva e dell’area di sedime al patrimonio comunale e ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’ingiustizia manifesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, tracciata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16 del 2023, tra misura ripristinatoria e sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale. L’ordine di demolizione ha natura ripristinatoria, prescinde dall’imputabilità soggettiva e ha per oggetto le opere; l’acquisizione gratuita, conseguenza dell’inottemperanza, ha invece natura afflittiva, al pari della correlata sanzione pecuniaria.

Su questa premessa, il Collegio osserva che la giurisprudenza successiva ha temperato i principi dell’Adunanza Plenaria nei casi in cui il proprietario provveda alla demolizione dopo l’inutile decorso del termine, ma prima dell’adozione dell’ordinanza di acquisizione. Richiama in tal senso il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 558 del 2025, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7516 del 2025 e, in senso adesivo, il TAR Brescia, Sez. II, n. 487 del 2026.

Il Tribunale aderisce a tale orientamento. L’adempimento spontaneo tardivo, ma antecedente al formale spossessamento conseguente al provvedimento dichiarativo dell’acquisizione, non può essere derubricato a mero post factum privo di rilevanza. La sanzione ablatoria è pur sempre prevista nell’ottica dell’esecuzione della demolizione: disporla dopo il ripristino spontaneo del proprietario la svuoterebbe sul piano finalistico.

Il Collegio aggiunge un rilievo convenzionale. L’acquisizione, in quanto sanzione in senso stretto, costituisce sanzione penale in senso sostanziale secondo i criteri Engel, elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 1976 e consolidati. Richiama la sentenza della Grande Stevens del 4 marzo 2014. Una sanzione ablatoria irrogata dopo l’adempimento spontaneo determinerebbe una frizione con il principio di necessaria offensività delle condotte illecite, con violazione delle garanzie dell’art. 8 CEDU e dell’art. 1 del primo protocollo addizionale.

Da ciò il riconoscimento di valenza di ravvedimento operoso all’adempimento tardivo intervenuto prima dello spossessamento. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti precisati e il provvedimento impugnato è annullato nella parte in cui ha disposto l’acquisizione dell’opera e dell’area di sedime. Resiste invece la sanzione pecuniaria: il ricorso non reca censure specifiche sul punto e la somma consegue al mero inutile decorso del termine per demolire. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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