Permesso in sanatoria, istanza tardiva e perdita della legittimazione del proprietario (TAR Emilia-Romagna n. 473 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e art. 17 della L.R. Emilia-Romagna n. 23/2004 può essere presentata solo fino alla scadenza del termine perentorio fissato per la demolizione o il ripristino e, comunque, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative che fiscalizzano l’abuso, non già di quelle che sanzionano l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Decorso inutilmente tale termine, il proprietario perde ogni titolo di legittimazione sul bene e l’istanza di sanatoria proposta successivamente è inammissibile. La disciplina regionale, per questa parte pienamente corrispondente a quella statale, non consente una soluzione diversa. Non sussiste alcun obbligo di disapplicazione delle norme interne per contrasto con il principio di proporzionalità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da controlli comunali che accertavano la realizzazione, in assenza di titolo, di una vasca per liquami e, in seguito, di una massicciata stradale su terreni identificati al foglio 256. La società subentrante, proprietaria del compendio, si era impegnata a eliminare l’opera abusiva, senza però darvi seguito. Ne era derivata l’ordinanza di demolizione n. 737 del 6 ottobre 2022 e, decorso il termine di novanta giorni per il ripristino, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 13, comma 4 bis, della L.R. n. 23/2004.

Nel frattempo la società aveva ottenuto, con provvedimento del 21 ottobre 2024, un permesso di costruire in sanatoria per una nuova viabilità. Con istanza del 30 aprile 2025 ha poi chiesto un ulteriore permesso per la variante e per la parziale sanatoria della viabilità di cantiere in ghiaia. Il Comune ha respinto l’istanza; la società ha impugnato il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il provvedimento impugnato è plurimotivato: fonda il diniego, da un lato, sulla mancanza della c.d. doppia conformità e, dall’altro, sulla intervenuta decorrenza dei termini di cui all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 23/2004, oltre che sull’avvenuta irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle censure sulla doppia conformità, perché il diniego può autonomamente sorreggersi sul secondo e diverso supporto motivazionale, la cui legittimità non è scalfita dalle doglianze. Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, il Tribunale ricorda che l’istanza può essere proposta prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni, ma non può ritenersi ammissibile se presentata fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Il proprietario che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire è ormai soggetto non più legittimato a presentare l’istanza, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene. I termini indicati dalla norma sono di natura perentoria, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nessun argomento contrario può trarsi dalla normativa regionale, che reca per questa parte prescrizioni pienamente corrispondenti alle disposizioni statali. Avendo proposto l’istanza il 30 aprile 2025, dopo la scadenza del termine fissato dall’ordinanza del 6 ottobre 2022, la società non era più legittimata. Quanto al principio di proporzionalità, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato: le disposizioni regolano in modo rigido un settore di primaria rilevanza a salvaguardia dell’ordinato assetto del territorio. Le censure sull’edilizia libera restano marginali, riguardando questione già definita con il precedente ordine di demolizione. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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