Ottemperanza al giudicato sul bonus formazione docenti e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 775 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto dei docenti al beneficio economico annuo per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. La parziale esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente ai ricorrenti soddisfatti. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento va nominato il Commissario ad acta, con facoltà di delega. È applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento mediante accredito sulla Carta elettronica del docente o con mezzi equivalenti, oltre interessi legali e spese.

In vista della camera di consiglio il difensore ha dato atto dell’avvenuta corresponsione delle somme in favore di alcune ricorrenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso solo per la residua ricorrente e chiedendo la condanna alle spese per tutte, anche in forza del principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, per le ricorrenti soddisfatte, la materia del contendere è cessata, con conseguente declaratoria ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione in rito si fonda sull’esecuzione intervenuta, che ha privato di oggetto la domanda di ottemperanza limitatamente a tali posizioni.

Per la restante ricorrente, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il termine è funzionale all’integrale attuazione delle statuizioni del giudicato.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha provveduto sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato.

È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con il giorno da cui ha efficacia la nomina del Commissario.

Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, che ha eseguito il titolo solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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