Danno da ritardo e perdita del bene della vita nel diniego di (TAR Puglia n. 1096 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non può prescindere dalla valutazione della spettanza del bene della vita. La domanda è subordinata alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata ad esito favorevole e alla prova della spettanza definitiva del bene sostanziale. L’entrata in vigore dell’art. 2-bis l. n. 241/1990 non ha elevato a bene della vita autonomamente risarcibile l’interesse procedimentale al rispetto dei termini. Il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione per il tardivo esercizio della funzione richiede la violazione dei termini, l’imputabilità a colpa o dolo, il nesso causale diretto e immediato e la prova del danno. Al risarcimento è di ostacolo il concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. quando il procedimento si è arrestato per la mancata produzione documentale del richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente chiede la condanna in solido della Regione Puglia e del Comune di Cerignola al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale. Il pregiudizio consiste nelle spese sostenute per un progetto mai attuato.
La società aveva presentato nel 2007 istanza di autorizzazione unica. Il giudizio giunge davanti al TAR a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale Ordinario di Foggia. La ricorrente imputa alle amministrazioni una colpevole inerzia, nonostante l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio e l’istanza di intervento sostitutivo. Le resistenti eccepiscono la decadenza e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione in rito, poiché la domanda risarcitoria è infondata nel merito. Richiama il costante orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il danno da ritardo su interesse pretensivo non può essere avulso dalla verifica della spettanza del bene sostanziale.
Sotto il primo profilo, difetta la dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento finale fosse destinata ad esito favorevole. È la stessa ricorrente ad ammettere di non aver mai ottenuto da Terna il benestare alla soluzione di connessione, con conseguente mancata presentazione del progetto delle opere di connessione. Manca, osserva il Tribunale, qualsivoglia principio di prova circa l’effettiva autorizzabilità dell’istanza.
Sotto il secondo profilo, difetta il nesso causale. Il procedimento non si è concluso proprio per la mancata produzione documentale da parte della ricorrente. Dopo il parere negativo del Comune e l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, la Regione ha chiesto la documentazione bancaria prescritta dall’art. 4, comma 1, L.R. n. 31/2008. La società ha comunicato l’impossibilità di adempiere, onde l’amministrazione ha dichiarato l’improcedibilità e disposto l’archiviazione.
La ricorrente impugnò l’archiviazione dinanzi a questo Tribunale, ma non coltivò il ricorso, con conseguente declaratoria di perenzione. Richiamando l’art. 1227 c.c., il Collegio rileva che nella causazione del danno ha concorso il fatto colposo della creditrice, che non ha mai presentato la documentazione necessaria alla delibazione dell’istanza.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese di lite sono compensate in ragione della risalenza dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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