Rifiuto di modifica del preventivo di connessione e necessità di nuova domanda (TAR Lombardia n. 1095 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete elettrica è ammessa, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, solo quando non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione. Ove il richiedente domandi contestualmente lo spostamento dell’impianto di produzione e l’individuazione di un diverso punto di immissione in rete, la richiesta non integra una modifica del preventivo, ma una nuova domanda di connessione. Il gestore di rete non è pertanto tenuto, in tal caso, a esporre le motivazioni del diniego prescritte dall’art. 7, comma 5, del TICA per il rifiuto di elaborazione di un nuovo preventivo. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità che, sul presupposto del difetto di motivazione, abbia accolto il reclamo e prescritto al gestore di corrispondere l’indennizzo automatico.

Il Fatto

Una ditta individuale presentava al gestore di rete una domanda di connessione per un impianto di produzione alimentato da fonte eolica. Il gestore emetteva un preventivo, identificato da un codice di rintracciabilità, avente ad oggetto la costruzione di un tratto di cavo aereo e di un tratto di cavo interrato; il preventivo veniva accettato.

Con una nota successiva la ditta chiedeva la modifica del preventivo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, rappresentando la necessità di spostare il sito dell’impianto e di ottenere la connessione nel punto di inserimento più vicino. Il gestore comunicava di non poter accogliere la richiesta, qualificandola come nuova domanda di connessione. L’Autorità, decidendo il reclamo, riteneva illegittimo il diniego per difetto di motivazione e prescriveva al gestore di corrispondere l’indennizzo automatico. Il gestore impugnava la delibera davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sul rilievo che la richiesta della ditta comportava un’evidente alterazione della precedente soluzione tecnica. Lo spostamento della localizzazione dell’impianto di produzione e il cambio del punto di inserimento nella rete di distribuzione non potevano essere ricondotti alla modifica del preventivo, ma integravano una nuova domanda di connessione.

Il dato normativo è decisivo. L’art. 7, comma 8, del TICA consente la modifica del preventivo solo quando essa non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione; le modifiche sono possibili previo accordo tra gestore e richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale. Nel caso concreto tale presupposto mancava.

Cadono, di conseguenza, le censure dell’Autorità fondate sul preteso difetto di motivazione del diniego. Il giudice rileva inoltre che, in sede di reclamo, il gestore si era dichiarato disponibile a elaborare un nuovo preventivo con soluzione tecnica identica a quella originaria, disponibilità rifiutata dalla richiedente. Il fatto dimostra l’infondatezza dell’ulteriore argomento secondo cui il diniego sarebbe ingiustificato alla luce dell’intenzione di mantenere immutato il punto di inserimento originario qualora il nuovo punto fosse risultato indisponibile.

Accolto il primo motivo, il Collegio accoglie anche il secondo, con cui il gestore censurava la parte del provvedimento che gli imponeva di corrispondere l’indennizzo automatico previsto dall’art. 14, comma 1, del TICA. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato in favore del gestore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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