La campionatura non è elemento costitutivo dell’offerta: illegittima l’esclusione per tardivo invio (TAR Lazio n. 8858 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti e l’effettiva idoneità dei prodotti a soddisfare le esigenze della stazione appaltante. Ne consegue che è illegittima la clausola della lex specialis che commina l’esclusione automatica del concorrente per la mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura, quando la disciplina di gara non attribuisca a quest’ultima una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta, non essendo essa annoverata tra gli elementi oggetto di autonoma valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione da una procedura aperta telematica indetta dalla ASL Roma 2 per l’affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia, relativamente a sei lotti, disposta per la tardiva presentazione della campionatura dei prodotti offerti. L’articolo 13.1 del disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, l’invio della campionatura entro il termine di presentazione delle offerte. La ricorrente, dedotta l’illegittimità della clausola per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, ne chiedeva l’annullamento unitamente all’esclusione e agli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’amministrazione e dalla controinteressata. In particolare, ha escluso che la clausola del disciplinare avente natura escludente fosse immediatamente lesiva, non potendo la ricorrente prevedere i disguidi che avevano causato il ritardo di una sola settimana nella consegna dei campioni.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la campionatura ha funzione meramente dimostrativa e non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, restando ad essa funzionale soltanto ai fini di una migliore valutazione qualitativa (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 3518 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 6827 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 1699 del 2022).
Applicando tale principio al caso di specie, il TAR ha rilevato che l’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, recante le modalità di attribuzione dei punteggi di qualità, indicava quali elementi di valutazione esclusivamente le schede tecniche e la documentazione, senza menzionare la campionatura. Tale circostanza dimostrava che la disciplina di gara non attribuiva ai campioni una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta, rendendo illegittima la clausola che ne comminava l’esclusione in caso di mancato o tardivo invio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna dell’amministrazione e della controinteressata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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