Contributi pubblici: diniego per inadempimento del beneficiario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Trentino-Alto Adige n. 109 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, la controversia promossa per l’annullamento del diniego di erogazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l’amministrazione faccia valere la decadenza del beneficiario in ragione della mancata osservanza degli obblighi cui la legge o il provvedimento di attribuzione condizionano l’erogazione. Il beneficiario, dopo l’ammissione, è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione, attenendo la lite alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Spetta invece al giudice amministrativo la cognizione dell’atto che annulli in autotutela il provvedimento per vizi di legittimità o lo revochi per contrasto originario con l’interesse pubblico. Rileva il petitum sostanziale, identificato sulla base della causa petendi e dei fatti dedotti a fondamento della pretesa, e non il nomen iuris adottato dall’amministrazione. Il difetto di giurisdizione assorbe ogni ulteriore questione di rito.

Il Fatto

Un’azienda pubblica di servizi alla persona gestiva una residenza per anziani e aveva ottenuto dalla Provincia autonoma un contributo di € 45.969,62 per l’ampliamento del sistema di controllo degli accessi, con imputazione della spesa all’anno 2021. Con nota del 09.11.2021 l’ente presentava istanza di proroga della rendicontazione, senza ricevere risposta dall’ufficio competente. La spesa veniva effettivamente sostenuta nel 2022 e rendicontata nel luglio 2023.

Con nota del 03.11.2023 l’ufficio provinciale negava la liquidazione, ritenendo la domanda di proroga non tempestiva rispetto al termine del 31.12.2022. L’azienda impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione del preavviso di rigetto, l’errata interpretazione dell’art. 19 della delibera della Giunta provinciale n. 332/2018, il travisamento dell’istanza e la violazione dell’affidamento. La Provincia eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma anzitutto sull’individuazione della domanda e della situazione giuridica sottesa, richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato che, aderendo a quello delle Sezioni Unite, valorizza il petitum sostanziale e la causa petendi. L’oggetto del giudizio è l’impugnazione del diniego di erogazione di un contributo, il cui fattore genetico risiede nella omessa rendicontazione entro il termine previsto. Si tratta, dunque, di un’inadempienza del beneficiario intervenuta dopo l’erogazione.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo quando l’amministrazione fa valere la decadenza per inosservanza degli obblighi condizionanti l’erogazione, e una posizione di interesse legittimo quando la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di poteri di autotutela. Nel caso concreto manca qualsiasi annullamento o revoca per vizi di legittimità: il diniego si fonda esclusivamente sulla ritenuta tardività della rendicontazione.

Il Collegio respinge la tesi della ricorrente, che in memoria aveva riqualificato l’oggetto della lite come autonomo sub-procedimento relativo all’istanza di proroga. Le censure e le conclusioni del ricorso sono rivolte esclusivamente al diniego di liquidazione. La ritualità dell’istanza di proroga costituisce solo un presupposto endoprocedimentale rispetto all’atto impugnato.

Il nomen iuris adottato dall’amministrazione è irrilevante: ciò che conta è che la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con assorbimento di ogni ulteriore questione di rito, compresa quella di nullità per violazione dell’art. 11-bis L.P. n. 17/1993.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. la causa è rimessa al giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato, in applicazione della translatio iudicii. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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