Inibitoria tardiva SCIA impianti 5G illegittima senza superiori ragioni interesse pubblico (TAR Lombardia n. 2420 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA presentata ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’adeguamento tecnologico di impianti di radiotelefonia esistenti perde efficacia solo se il Comune adotta un provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può ancora inibire gli effetti della segnalazione esclusivamente esercitando il potere di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nei limiti dell’art. 21-nonies della stessa legge. È pertanto illegittimo il provvedimento inibitorio tardivo che non dia conto delle superiori ragioni di interesse pubblico, diverse dal mero ripristino della legalità violata, che ne giustificano l’adozione. Non è sufficiente a spostare il dies a quo del termine la circostanza che l’innalzamento dell’impianto emerga dalla documentazione sismica anziché dalla SCIA, quando tale dato sia comunque desumibile dalle tavole allegate alla segnalazione.
Il Fatto
Con SCIA dell’11 gennaio 2021, presentata ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003, una società di telecomunicazioni ha comunicato al Comune l’intenzione di eseguire un intervento di adeguamento tecnologico su una stazione radio base installata nel territorio comunale, al fine di implementarvi la tecnologia 5G. L’operazione comportava l’innalzamento della struttura esistente.
Il Comune, con provvedimento del 26 novembre 2021, ha inibito la SCIA, rilevando il contrasto dell’innalzamento con la prescrizione sulle distanze dalle strade contenuta nell’art. 57, commi 5 e 6, delle norme di attuazione del piano delle regole del PGT, che impone alle infrastrutture tecnologiche una distanza minima dal ciglio stradale pari alla loro altezza. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la tardività dell’inibitoria e, in via subordinata, l’illegittimità della stessa previsione urbanistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. L’art. 87-bis del d.lgs. n. 259 del 2003 disciplina il procedimento semplificato finalizzato al conseguimento del titolo per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico su impianti di radiotelefonia esistenti. A tal fine è sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, che perde efficacia solo se, entro trenta giorni, intervenga un provvedimento di diniego del Comune o dell’organo preposto ai controlli sanitari e ambientali.
Decorso quel termine, le amministrazioni possono intervenire esclusivamente esercitando il potere previsto dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Tale disposizione consente di inibire gli effetti della SCIA solo alle condizioni dell’art. 21-nonies, ossia in presenza di un superiore interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità, di cui occorre dare conto nella motivazione.
Nel caso concreto, la SCIA è stata presentata in data 11 gennaio 2021, mentre il provvedimento inibitorio è stato adottato il 26 novembre 2021, ben oltre il termine di trenta giorni. L’atto impugnato non reca alcuna illustrazione delle superiori ragioni di interesse pubblico che avrebbero giustificato l’intervento tardivo, risultando perciò in evidente contrasto con la disciplina richiamata.
Il Comune ha sostenuto che il termine sarebbe decorso non dalla presentazione della SCIA, ma dalla successiva denuncia sismica di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che solo dall’esame di quella documentazione sarebbe stato rilevabile l’innalzamento dell’impianto. L’argomentazione è stata respinta in punto di fatto: dalla documentazione prodotta emerge che l’innalzamento era chiaramente desumibile dalle tavole presentate a corredo della SCIA.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’atto comunale del 26 novembre 2021. La particolarità della situazione fattuale ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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