Direttive UE orario di lavoro non impongono retribuzione ore di missione (TAR Toscana n. 109 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le direttive 93/104/CE e 2003/88/CE non disciplinano la retribuzione dei lavoratori: la materia esula dalla competenza dell’Unione ai sensi dell’art. 153, paragrafo 5, TFUE e resta rimessa agli Stati membri. Gli Stati possono quindi differenziare il trattamento retributivo tra orario di lavoro e periodo di riposo, anche escludendo ogni compenso per quest’ultimo. L’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 66/2003 esclude espressamente dall’ambito applicativo del decreto i servizi di protezione civile, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 17, secondo comma, lett. iii), direttiva 2003/88/CE per i servizi antincendio e di protezione civile. Non è pertanto configurabile un obbligo, diretto o indiretto, di retribuire le ore di missione non prestate in attività di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, Capo Squadra dei Vigili del Fuoco, nel gennaio 2021 era dislocato nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano per l’emergenza neve, dalle ore 6:00 del 7 gennaio alle ore 10:12 del 9 gennaio. L’Amministrazione gli liquidava euro 320,54 a titolo di compenso per lavoro straordinario.
Il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di euro 75,74, oltre interessi e rivalutazione, sostenendo che le ore di missione non prestate in attività andassero retribuite in applicazione delle direttive 93/104/CE e 2003/88/CE e dell’art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 66/2003, e non degli atti generali applicati dall’Amministrazione, che avevano decurtato 3,57 ore di straordinario sulle 51 ore e 57 minuti della missione. L’Amministrazione si costituiva e chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 26, secondo comma, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dalla stessa fonte invocata dal ricorrente. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella decisione richiamata dalla parte, ha chiarito che la direttiva 2003/88 non disciplina la retribuzione dei lavoratori, aspetto escluso dalla competenza dell’Unione. Gli Stati membri possono quindi fissare la retribuzione in funzione della qualificazione dei periodi come orario di lavoro o riposo, senza esservi obbligati.
Il Collegio sottolinea l’improponibilità dell’operazione, perché la pretesa di dedurre automaticamente la retribuibilità delle ore di missione da un diritto comunitario che non impone alcun obbligo generale di retribuzione urta contro la ripartizione delle competenze: la materia resta dei singoli Stati.
Anche il percorso indiretto è precluso. L’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 66/2003 esclude in modo inequivocabile l’applicabilità del decreto ai servizi di protezione civile, avvalendosi della possibilità di esclusione prevista dall’art. 17, secondo comma, lett. iii), direttiva 2003/88/CE per i servizi antincendio o di protezione civile. Il Tribunale qualifica l’esclusione come indiscutibile e non superabile per via interpretativa.
Quanto all’asserita disponibilità durante tutta la missione, la Corte richiama la giurisprudenza europea secondo cui l’elemento determinante dell’orario di lavoro è l’obbligo di essere fisicamente presenti sul luogo designato dal datore di lavoro e di rimanervi a disposizione per fornire i propri servizi in caso di necessità. Il ricorrente non ha dimostrato tale obbligo, affidandosi ad affermazioni apodittiche e prive anche di un principio di prova.
Il ricorso è dunque respinto. La novità e complessità della materia giustificano la compensazione delle spese e rendono inapplicabile la sanzione per lite temeraria richiesta dall’Amministrazione.
Nota della Redazione
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