Accesso agli atti e soccombenza virtuale in caso di adempimento tardivo dell’INPS (TAR Puglia n. 10 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto dopo la notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., perché la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta. La declaratoria non preclude il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: occorre verificare se il ricorso, in assenza dell’adempimento, sarebbe stato accolto. Nel giudizio sull’accesso agli atti, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale alla verifica dei dati di calcolo pensionistico integra il presupposto del diritto ex artt. 22 ss. legge n. 241/1990. L’amministrazione che abbia dato seguito alla pretesa solo in corso di causa va pertanto condannata al pagamento delle spese, eventualmente previa parziale compensazione in ragione del contegno complessivamente tenuto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione, ha inoltrato all’INPS, tramite il proprio procuratore, un’istanza di accesso per ottenere copia dei modelli di liquidazione e del modello retributivo pensionistico relativi al proprio trattamento. La richiesta era finalizzata a verificare i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione. L’amministrazione non ha provveduto all’ostensione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Puglia per l’accertamento del diritto all’accesso e per la condanna dell’ente all’esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio, con comunicazione successiva alla notificazione del ricorso, l’INPS ha trasmesso la documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva anzitutto che sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le difese di entrambe le parti concordano sull’avvenuto soddisfacimento della pretesa: l’amministrazione ha ammesso il diritto alla visione e all’estrazione di copia dei documenti richiesti.

La pretesa azionata in giudizio risulta, dunque, integralmente soddisfatta. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone la pronuncia dichiarativa, senza che il giudice debba scrutinare nel merito la legittimità del diniego originario.

Il punto centrale attiene al regolamento delle spese. Il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale: occorre valutare l’esito che il ricorso avrebbe avuto ove non fosse intervenuto lo spontaneo adempimento. La verifica conduce a ritenere che il ricorso avrebbe meritato accoglimento.

La ragione è duplice. Da un lato, opera l’ampia portata dell’istituto dell’accesso agli atti, disciplinato in funzione della concreta conoscibilità e della trasparenza dell’agire amministrativo. Dall’altro, in capo alla ricorrente sussisteva un interesse diretto, concreto e attuale, consistente nella verifica dell’esattezza dei dati di calcolo utilizzati per la liquidazione degli importi pensionistici, idoneo a incardinare il diritto di accesso ex artt. 22 ss. legge n. 241/1990.

Le spese processuali sono pertanto poste a carico dell’INPS, previa parziale compensazione, in ragione del contegno complessivamente tenuto dall’amministrazione, che ha dato seguito alla pretesa ostensiva solo tardivamente. La condanna è liquidata in favore dei difensori antistatari della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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