La notizia di reato non sospende il procedimento amministrativo di screening (TAR Lazio n. 10 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento amministrativo, le cause di sospensione e di interruzione del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione e non ammettono sospensioni sine die fondate su esigenze estranee al paradigma normativo. La pendenza di accertamenti dell’autorità giudiziaria, o la comunicazione di una notizia di reato, non costituisce causa di sospensione o interruzione del procedimento amministrativo. La mera iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura amministrativa, ai sensi dell’art. 335-bis cod. proc. pen. Ne consegue l’illegittimità, per difetto di istruttoria e di motivazione, del provvedimento che dichiari improcedibile l’istanza per effetto di circostanze penali prive di prova e di rilievo procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di uno stabilimento balneare in Sabaudia, aveva avviato la manutenzione della pavimentazione in legno. All’esito di un sopralluogo, il Nucleo Carabinieri Parco aveva contestato l’avvio dei lavori prima della presentazione dell’istanza di screening semplificato di incidenza, ai sensi della d.G.R. n. 938/2022, elevando sanzione amministrativa per violazione degli artt. 1 e 9 della l.r. Lazio n. 29/1987.

La società presentava poi l’istanza di screening alla Regione Lazio e la C.I.L.A. al SUAP del Comune, richiedendo l’autorizzazione all’Ente Parco Nazionale del Circeo. La Regione dichiarava l’improcedibilità dell’istanza sul presupposto che il Nucleo Carabinieri avesse notificato una notizia di reato per lavori iniziati senza C.I.L.A. Di qui il ricorso, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, di struttura logica unitaria, in applicazione del principio della ragione più liquida. Essi censurano l’improcedibilità fondata sul presupposto che la notizia di reato e gli accertamenti dell’autorità giudiziaria impedissero la conclusione del procedimento.

La ragione di improcedibilità non trova riscontro nella normativa e la Regione non ha indicato alcuna disposizione a supporto. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, nel sistema dell’art. 2 l. n. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine sono tipiche, di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die (tra le altre, TAR Sicilia, Catania, I, n. 2175/2023; Cons. St., VI, n. 40/2021).

Nel caso di specie manca alcuna tipica ipotesi di sospensione. La circostanza valorizzata è generica ed estranea al paradigma normativo. Il dato posto a base del provvedimento — la comunicazione di una notizia di reato — non risulta provato: il verbale di sopralluogo dà atto dei soli accertamenti e della sanzione amministrativa. Lo stesso verbale evidenzia la natura manutentiva e conservativa degli interventi e la legittimità della preesistenza. Non vi è prova di sequestro né di sviluppi rilevanti degli accertamenti.

Anche a voler ammettere la comunicazione, essa resterebbe inidonea: per la sua estraneità alle cause di sospensione; per il disposto dell’art. 335-bis cod. proc. pen.; e perché il codice di procedura penale non contempla la pendenza del procedimento penale quale causa di sospensione, tipizzando in casi tassativi l’efficacia extrapenale degli atti (Cons. St., III, n. 822/2022). Rileva inoltre il silenzio-assenso maturato sull’autorizzazione ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle restanti censure e annullamento dell’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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