Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1211 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato, ivi comprese le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, e accertato il passaggio in giudicato del titolo, il ricorso è ammissibile. L’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento è tenuta a conformarsi al giudicato nel termine fissato dal giudice. Il TAR può nominare sin da subito un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con sentenza n. 169 del 7 marzo 2024, il riconoscimento del diritto a usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica e all’accredito della somma di euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di causa.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata al Ministero il 4 giugno 2025, è rimasta ineseguita. Decorso il termine dilatorio, la docente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e, in subordine, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 5 agosto 2025. La sentenza è stata notificata al Ministero e il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 è decorso. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto all’ambito del rimedio, il Tribunale ha ricondotto la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato nel novero dei titoli azionabili con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo in particolare l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha inoltre nominato sin da ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in euro 800,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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