Porto d’armi e revoca: legittimo l’autovincolo quinquennale prefettizio (TAR Calabria n. 1101 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, la Prefettura può subordinare la revoca dei provvedimenti ablatori alla sussistenza congiunta di positive sopravvenienze idonee a modificare il quadro indiziario e del decorso di un termine ragionevole dall’adozione della misura. Il termine quinquennale così individuato costituisce espressione non irrazionale del potere di autovincolo, che vincola la stessa amministrazione e la cui violazione determina l’illegittimità delle successive determinazioni. L’assenza di precedenti penali o di polizia è dato neutro, non sufficiente a fondare il recupero dell’affidabilità. La sopravvenuta remissione della querela non incide sulla rilevanza e pericolosità del fatto, anche in termini potenziali, trattandosi di atto di una parte del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha rigettato la richiesta di revoca di un precedente provvedimento in materia di armi, che aveva disposto il ritiro cautelativo di armi e munizioni, la revoca del porto di pistola per difesa personale e il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
La misura originaria trovava origine nel deferimento del ricorrente alla Procura per i reati di cui all’art. 612-bis cod. pen. e agli artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967. Il G.I.P., su richiesta favorevole della Procura, aveva poi disposto l’archiviazione per il reato di atti persecutori, essendo intervenuta dichiarazione della persona offesa attestante il superamento della conflittualità e l’intenzione di ritirare la querela. L’Ufficio Porto Armi della Questura aveva espresso parere favorevole all’istanza di revoca. La Prefettura ha confermato il diniego e il ricorrente ha proposto ricorso, lamentando violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di proporzionalità e inadeguatezza della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. La questione centrale investe il potere di revoca delle autorizzazioni in materia di armi e la valutazione delle sopravvenienze favorevoli invocate dall’interessato.
Quanto al profilo sostanziale, il TAR osserva che il pericolo di abuso delle armi può richiedere una valutazione non limitata al singolo episodio, ma estesa alla personalità del soggetto, al fine di un giudizio prognostico sulla sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente o aggressive (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 994 del 2017; TAR Umbria n. 97 del 2017; TAR Basilicata n. 261 del 2015).
L’assenza di precedenti a carico del ricorrente è, per il Collegio, un dato neutro. I fatti specifici indicati dall’amministrazione fondano invece, secondo una valutazione non illogica, un giudizio di inaffidabilità: la denuncia-querela per atti persecutori può rilevare come elemento sintomatico di una personalità particolarmente aggressiva, anche con riferimenti espliciti all’uso delle armi. La sopravvenuta remissione della querela non assume rilievo pregnante, poiché è atto di una parte del procedimento e non incide sulla rilevanza e pericolosità del fatto.
Sul piano temporale, il TAR ritiene che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, abbia tratto dalle circolari ministeriali elementi per autovincolarsi, individuando un parametro certo per ritenere consolidata la recuperata affidabilità. L’autovincolo impedisce la successiva disapplicazione e la sua violazione determina l’illegittimità delle determinazioni successive (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3502 del 2017; Cons. Stato, Sez. V, n. 3130 del 2021).
Il termine quinquennale individuato nel provvedimento impugnato è, dunque, espressione non irrazionale di tale potere, con conseguente disattivazione del dedotto profilo di illegittimità. Il ricorso è rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità dei profili interpretativi.
Nota della Redazione
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