Abusi edilizi valutati unitariamente e mutamento di destinazione d’uso (TAR Toscana n. 1100 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, quando l’intervento consiste in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, la valutazione della sua incidenza sull’assetto del territorio deve essere complessiva e globale, non atomistica. Non è consentito scomporre i singoli interventi per negare l’assoggettabilità a sanzione, poiché il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. Il mutamento di destinazione d’uso di un locale garage in unità abitativa può desumersi dalla valutazione unitaria delle opere, senza che rilevi in senso contrario la sola presenza di arredi. Il pergolato coperto superiormente con struttura non facilmente amovibile integra una tettoia e richiede il titolo edilizio. Il mutamento di destinazione d’uso che comporta passaggio di categoria funzionale e aumento del carico urbanistico è urbanisticamente rilevante.

Il Fatto

Il Comune di San Vincenzo avviava il procedimento di repressione di abusi edilizi su un immobile del ricorrente, all’esito di sopralluogo. La contestazione riguardava una serie di opere: difformità rispetto a un’istanza di accertamento di conformità, realizzazione di una tettoia in metallo e vetro, copertura non permeabile del pergolato, tamponamento con persiana in legno del portico del seminterrato, trasformazione dei locali garage e cantina.

Esclusa la contestazione sull’arretramento della porta-finestra, il Comune adottava l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, contestando la modifica di destinazione d’uso del garage in locale residenziale, con superamento degli indici di edificabilità e necessità di reperire nuove aree a parcheggio ai sensi della legge n. 122/89. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’impostazione del ricorso, che tende a una valutazione atomistica e parcellizzata delle opere. Gli abusi, finalizzati alla illecita modificazione urbanistica del garage in unità residenziale, vanno apprezzati in modo unitario e nella loro globalità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, n. 9653 del 2022; Cons. Stato, sez. VII, n. 1382 del 2025), il TAR ribadisce che il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni.

Nel caso concreto, la realizzazione della porta-finestra con tamponatura del porticato, la tettoia e le modifiche interne del garage danno atto, unitariamente considerate, di una modifica di destinazione d’uso in unità abitativa. Tale modifica non deriva dalla sola presenza di arredi e finiture, ma dalla valutazione dell’insieme delle opere, tutte funzionali al mutamento, rilevante perché determina il passaggio da una categoria funzionale a un’altra con aumento del carico urbanistico.

Quanto al pergolato oggetto della Scia del 2014, il provvedimento impugnato dà atto della sua trasformazione in tettoia, per la quale era necessario il permesso di costruire. Il Collegio richiama il principio secondo cui il pergolato, struttura aperta su tre lati e superiormente, non richiede titolo; ma quando sia coperto anche in parte con struttura non facilmente amovibile diventa tettoia e soggiace alla disciplina del titolo edilizio (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2603 del 2025).

Il Comune ha inoltre motivato adeguatamente sull’aumento del carico urbanistico, sul superamento degli indici di edificabilità e sulla necessità di reperire ulteriori spazi a parcheggio. Il compendio fotografico allegato al verbale di sopralluogo smentisce la ricostruzione in fatto del ricorso, emergendo con chiarezza la trasformazione del garage in unità abitativa. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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