L’onere di provare l’estinzione del credito nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1101 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto azionato, cioè l’esistenza e l’ammontare del credito portato dal titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato. Su chi eccepisce l’estinzione del diritto incombe invece la prova dell’integrale adempimento, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La mancata costituzione dell’ente debitore, ritualmente evocato, impedisce di ritenere provata l’estinzione del credito residuo. Il TAR ordina pertanto l’esecuzione integrale del giudicato e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 1594/2022 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune di Ispica il pagamento di € 891.884,61, oltre interessi, spese e accessori. Il titolo, notificato una prima volta, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 15.3.2023 con decreto di esecutorietà e rinotificato al debitore il 29.3.2023.
Dopo la notifica del titolo l’ente ha eseguito pagamenti parziali, non esaustivi dell’intero credito. La società ricorrente, quale procuratore speciale dell’avente diritto, ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna del Comune al pagamento del residuo di € 815.625,29, oltre interessi di mora e spese, con nomina di commissario. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima disposto istruttoria con ordinanza per verificare l’eventuale pendenza di una procedura di dissesto dell’ente debitore e la genesi delle obbligazioni. Dagli accertamenti è emerso che la procedura di dissesto, avviata con deliberazione consiliare, è ancora pendente, non essendo stato approvato il rendiconto di gestione.
Sul punto il TAR ha chiarito che i crediti oggetto di ottemperanza sono riferibili a fatti di gestione successivi al 31.12.2019 e non rientrano nella competenza dell’O.S.L. ancora insediato. Si tratta di forniture di energia elettrica e gas relative a periodi successivi a tale data, come emerge dalle fatture prodotte.
Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non consta l’esatto e integrale adempimento.
Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., spettava al Comune provare l’estinzione per integrale adempimento. L’ente, ritualmente evocato, non si è costituito e nulla ha dimostrato.
A fronte della prova del credito e del suo ammontare, non risulta provata l’integrale estinzione. Il ricorso è quindi accolto: il Comune è ordinato a ottemperare integralmente nel termine di novanta giorni, con nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso, del commissario ad acta con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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