Ottemperanza all’obbligo di convocare l’Unità di Valutazione Integrata (TAR Campania n. 2841 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo che abbia ordinato all’amministrazione di assumere un provvedimento conclusivo entro un termine perentorio è accertata dal giudice dell’esecuzione allorché il termine sia spirato senza alcuna determinazione concreta. Non basta l’avvio di un’attività istruttoria o di raccordo tra enti per integrare l’adempimento: occorre un atto espresso e motivato che incida sulla situazione sostanziale del ricorrente. La perdurante inerzia dell’amministrazione legittima la nomina di un commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario di adeguata competenza tecnica, affinché dia corso all’esecuzione coattiva entro un termine prefissato. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha depositato istanza di esecuzione di una precedente sentenza della medesima Sezione che aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni intimate sulla richiesta di convocazione di una Commissione di Unità di Valutazione Integrata a favore di un minore, condannandole ad assumere l’atto conclusivo del procedimento entro trenta giorni.

Esposto il decorso del termine senza alcun provvedimento, la ricorrente ha chiesto accertarsi la perdurante inerzia e nominarsi un commissario ad acta che provveda in luogo dell’ente. Il Comune e l’ASL si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricordato che la pronuncia presupposta, confermando la declaratoria di illegittimità del silenzio, aveva condannato le amministrazioni ad assumere l’atto conclusivo del procedimento entro il termine di legge. In quella sede era stato valorizzato il contenuto del verbale della Commissione, dal quale emergeva il rinvio sine die delle decisioni concrete, sans aucune détermination sur les problématiques prises en considération.

Rispetto a questo obbligo, l’ASL ha riscontrato i solleciti dell’altro ente richiamando mere attività preparatorie: l’invio di mail, la richiesta di un incontro telematico di raccordo e la segnalazione che il progetto individuale «procede secondo quanto stabilito». Nessuno di questi adempimenti integra il provvedimento conclusivo imposto dalla sentenza, poiché non si traduce in una determinazione finale sulla domanda di convocazione dell’organo collegiale.

Nessun riscontro è stato inoltre offerto sulla specifica richiesta di contributo per l’apparecchio ortodontico, contenuta nel verbale dell’Unità di Valutazione Integrata, rimasta priva di qualsivoglia determinazione.

Il Collegio ha quindi accertato la perdurante inerzia e accolto l’istanza di esecuzione, nominando quale commissario ad acta il Direttore Sanitario di altra azienda sanitaria, con facoltà di delega interna a un funzionario di idonea competenza tecnica. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’ottemperanza, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha precisato che il munus è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’ente, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Le spese sono state poste a carico dell’ASL e compensate nei confronti del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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